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Ammonimento per stalking e diritto di accesso (Tar Toscana 176/17)

1 febbraio 2017, Nicola Canestrini e TAR Toscana

Ammonimento per stalking: diniego di accesso agli atti produce una lesione delle facoltà partecipative del destinatario della comunicazione di inizio procedimento di importanza tale da determinare l’illegittimità del provvedimento finale adottato, sulla base di un contraddittorio incompleto.

E' illegittimo il diniego di accesso generalizzato, non meglio motivato con riferimento alle specifiche esigenze investigative.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda, sentenza 176, 1 febbraio 2017)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1527 del 2016, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS-;

contro

Questura di Firenze e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distretttuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti di

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego opposto dalla Questura di Firenze con provvedimento prot. 21977 del 12.10.2016 all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, per il tramite dell'Avv. Massimo Matteoli in data 11.10.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 4 ottobre 2016 era notificata alla ricorrente la comunicazione dell’inizio del procedimento di ammonizione di cui all’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38), su segnalazione dei Sigg. -OMISSIS-.

In data 11 ottobre 2016, il legale della ricorrente chiedeva l’accesso agli <<atti del fascicolo così da consentirmi la redazione di memoria difensiva nell’interesse della Sig.ra -OMISSIS->>; l’istanza di accesso era rigettata dalla Questura di Firenze, con la nota 12 ottobre 2016 prot. 0021977, sulla base della seguente motivazione: <<negato ai sensi dell’art. 24, comma 6 lett. c) della L. 241/90, dell’art. 3 del D.M. 415/94, essendo necessario tutelare le “identità delle fonti di informazione”>>.

Con il ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di diniego e il riconoscimento del proprio diritto di accedere agli atti richiesti con l’istanza dell’11 ottobre 2016.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di difetto di interesse alla proposizione del ricorso.

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come l’interesse della ricorrente alla proposizione del ricorso appaia radicato sulla previsione dell’art. 10, 1° comma lett. a) della l. 7 agosto 1990, n. 241 che riconosce ai soggetti destinatari della comunicazione di inizio procedimento il diritto di <<prendere visione degli atti del procedimento>> per poter compiutamente esercitare le proprie facoltà partecipative; del tutto fuori luogo è pertanto l’argomentazione relativa ad una presunta carenza di interesse che deriverebbe dalla mancata emanazione del provvedimento finale, così come ininfluente appare il riferimento alla giurisprudenza relativa alle misure di prevenzione, caratterizzata da un bilanciamento di interessi tra i diversi interessi in gioco molto diverso da quello relativo al procedimento di ammonimento in questione.

Del resto, la giurisprudenza più recente della Sezione (T.A.R. Toscana, 13 gennaio 2017, n. 20) ha rilevato come la mancata concessione dell’accesso richiesto ex art. 10, 1° comma lett. a) della l. 7 agosto 1990, n. 241 importi una lesione delle facoltà partecipative del destinatario della comunicazione di inizio procedimento di tale importanza da determinare l’illegittimità del provvedimento finale adottato, sulla base di un contraddittorio incompleto.

Nel merito, il ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.

Il diniego di accesso opposto dalla Questura di Firenze non può poi, infatti, reggersi sul generico richiamo della previsione dell’art. 24, 6° comma lett. c) della l. 7 agosto 1990, n-. 241 contenuto nell’atto impugnato; la detta previsione riguarda, infatti, solo i documenti riguardanti <<le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità>> e, pertanto, non può essere dilatata fino a comprendere qualsiasi attività svolta dall’Amministrazione dell’Interno soprattutto quando, come nel caso di specie, sono in gioco essenziali ragioni di tutela del contraddittorio procedimentale.

Il richiamo all’art. 3 del d.m. 10 maggio 1994, n. 415 è poi già stato affrontato da una recente decisione della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 13 gennaio 2017, n. 23) che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: <<a questo proposito, la Sezione condivide, infatti, l’orientamento giurisprudenziale che ha rilevato, con particolare riferimento al procedimento al procedimento di ammonimento ex art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38), come <<un diniego di accesso generalizzato, non meglio motivato con riferimento alle specifiche esigenze di segreto o comunque non opportunamente circoscritto, con gli accorgimenti tecnici di oscuramento, non ...(sia) coerente con la disciplina di cui agli art. 22 e ss. l. n. 241 del 1990>> (T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 febbraio 2014, n. 320).

In particolare, è stato osservato come appaia del tutto <<censurabile una prassi applicativa che intenda in senso strettamente letterale la portata normativa del citato art. 3, comma 1, del D.M. n. 415/1994, e che in tal modo venga a determinare una sottrazione generalizzata e automatica alle richieste ostensive dei documenti formati dall'amministrazione dell'Interno nelle specifiche materie incluse nella disposizione regolamentare (cfr. T.A.R. Latina, Sez. I, 6 ottobre 2010, n. 1653; id., 15 ottobre 2009, n. 949 e 2 aprile 2012 n. 263; T.A.R. Milano sez. I, 9 aprile 2013, n. 873)...Invero, qualsiasi lettura interpretativa che limitasse in via generalizzata il diritto di accesso, per il solo ricorrere di una astratta inerenza del documento ad una delle materie ivi elencate - anche a fronte di situazioni insuscettibili di arrecare alcun significativo 'vulnus' agli interessi scolpiti nell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990 - paleserebbe l'illegittimità della disposizione regolamentare di cui al citato D.M. 415/1994, imponendone la conseguente disapplicazione ad opera del giudice amministrativo (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35)....Ne consegue, per quanto concerne il caso di specie, che la Questura avrebbe dovuto verificare per ogni singolo documento oggetto dell'istanza ostensiva del ricorrente la sussistenza o meno di quelle esigenze di tutela di determinati interessi (disvelamento di tecniche investigative ed identità delle fonti di informazione, rischi per la sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, per l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini) che il legislatore, all'art. 24, comma 6, lett. c), della l. n. 241 cit. ha considerato idonee a giustificare il diniego di accesso. La Questura ha, invece, privilegiato un'interpretazione delle norme del D.M. 415/1994 come comportanti un'esclusione indiscriminata e generalizzata dall'accesso dei documenti in esse indicati, optando, quindi, per una lettura delle previsioni regolamentari censurabile per tutte le ragioni sopra illustrate. Donde la fondatezza del ricorso>> (T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 febbraio 2014, n. 320).

Del resto, si tratta di orientamento pienamente conforme all’orientamento giurisprudenziale più generale che, con riferimento alle esclusioni dal diritto di accesso previste dal d.m. 10 maggio 1994, n. 415, ha affermato la necessità di limitarne l’applicazione alla sola documentazione effettivamente coperta dal segreto istruttorio o coperta da esigenze investigative specificamente richiamate nel provvedimento di diniego (T.A.R. Liguria, sez. II, 6 febbraio 2013, n. 241; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 16 aprile 2014, n. 158; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 marzo 2012, n. 292; T.A.R. Campania, Napoli sez. V 14 giugno 2006, n. 6985; Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35)>> (T.A.R. Toscana, sez. II, 13 gennaio 2017, n. 23).

Nel caso di specie, il provvedimento di diniego di accesso emanato dalla Questura di Firenze non reca l’individuazione della documentazione specificamente sottratta all’accesso, in quanto coperta da specifiche esigenze di segretezza, ma solo un generico richiamo della previsione dell’art. 3 del d.m. 10 maggio 1994, n. 415 che, per quanto sopra rilevato non può essere ritenuto sufficiente a motivare il diniego dell’istanza; analogo discorso per il generico richiamo alla necessità di <<tutelare le “identità delle fonti di informazione”>> che non risulta specificata da un qualche richiamo idoneo ad individuare la documentazione concretamente interessata da tale esigenza di segretezza.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento della nota 12 ottobre 2016 prot. 0021977 della Questura di Firenze e ordinato l’accesso a tutta la documentazione richiesta con l’istanza dell’11 ottobre 2016; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) dispone l’annullamento della nota 12 ottobre 2016 prot. 0021977 della Questura di Firenze;

b) ordina alla Questura di Firenze di permettere l’accesso della ricorrente a tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso dell’11 ottobre 2016, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche citate nel testo del provvedimento.