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Assolto il minorenne con 3,7 g di marijuana (Trib. Minori, 17.11.14)

17 novembre 2014, Tribunale per i minorenni di Firenze

Il possesso di 3,.75 g di marijuana da parte di un minore in luogo ove si svolge lo spaccio non può essere ritenuto indicativo di devianza e fonte, quindi, di allarme in ordine a futuri comportamenti: va quindi pronunciata sentenza di non luogo a procedere ex art. 27 DPR 448/88.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PER I MINORENNI CAGLIARI

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

composto dai signori:

Dott. Michela CAPONE - Presidente

Dott. Elisabetta SIONIS - Giudice onorario

Dott. Ilario FRAU - Giudice onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 200/2011 G.U.P. nei confronti di:

P.L.A. di G. e di P.P., nato a C. il (...) e res.te in M. Via U. I n.27.

Libero - presente

B.J. di M. e di D.D., nato a C. il (...) e res.te in M. Via C. n. 9

Libero - presente

IMPUTATI

Del delitto di cui agli artt. 110 cp e art. 73 comma 1 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (come modificato dalla L. n. 49 del 2006), perché, in concorso tra loro e con altri maggiorenni, illecitamente detenevano grammi 3,765 di marijuana, in quantità superiore ai limiti di cui al D.M. 11 aprile 2006, e comunque con modalità ed in circostanze tali da non apparire destinata ad un uso esclusivamente personale.

In Maracalagonis il 16.12.2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 A seguito di comunicazione di notizia di reato in data 18/12/2010 della Stazione Carabinieri di Maracalagonis e delle successive indagini, il P.M. presso questo Tribunale ha chiesto il rinvio a giudizio di P.L.A. e B.A. per rispondere del reato in rubrica loro ascritto.

Si era accertato che il 16 dicembre 2010, verso le ore 20,15 una pattuglia del Carabinieri di Maracalagonis era intervenuta nel locale Vico Roma, luogo abituale di ritrovo di tossicodipendenti, ove aveva sorpreso un giovane, poi identificato, in B.A., nell'atto di disfarsi di un involucro, risultato contenere grammi 3,765 di marijuana, nonché di un trita marijuana.

Recuperato lo stupefacente, i militari avevano quindi proceduto a perquisire tutti i giovani ivi presenti, tra questi il minorenne P.L.A. che era stato trovato in possesso di un trita-marijuana contenete una modestissima quantita di marijuana.

Indosso al maggiorenne S.S., anch'egli ivi presente, era stata rinvenuta, confezionata in una busta di cellophane ed occultata nel giubbotto, una modesta quantità di marijuana.

All'odierna udienza preliminare, gli imputati, interrogati hanno entrambi dichiarato che il giorno dei fatti si trovavano riuniti per fumare.

Conclusa l'istruttoria, P.M. e difesa hanno, quindi, concluso come in atti.

All' esito dell'odierna udienza preliminare ritiene il Collegio di dover dichiarare non luogo a procedere nei confronti del minore B.J. ai sensi dell'art: 27 D.P.R. n. 448 del 1988 .

Nessun dubbio sussiste sulla responsabilità dell'imputato alla luce dell'esito della relazione di servizio, del verbale di sequestro, nonché delle dichiarazioni del prevenuto che ha in sostanza ammesso i fatti.

Trattasi peraltro di giovane incensurato, mai più coinvolto, dopo i fatti per cui è processo, in alcun altra attività avente rilevanza penale.

Rilievo va, inoltre, attribuito alla personalità del ragazzo, quale emersa dagli atti di causa; egli infatti è risultato affetto da ritardo mentale.

Il reato contestato deve, perciò, essere inquadrato nella sua giusta luce e ritenuto un fatto tenue e occasionale, espressione di una condotta tipica dell'età e soprattutto dell'immaturità dell imputato che, date le sue condizioni personali, ha certo aderito alla condotta criminosa, maturata in un gruppo di coetanei alcuni dei quali maggiorenni, con immaturità e scarsa consapevolezza.

Perciò il fatto non può essere ritenuto indicativo di devianza e fonte, quindi, di allarme in ordine a futuri comportamenti.

Deve, inoltre, considerarsi che il processo ha già svolto la sua funzione educativa cui nulla avrebbe da aggiungere un rinvio a giudizio o l'adozione di formule diverse di proscioglimento.

Deve, pertanto, dichiararsi non luogo a procedere nei confronti di B.J. in ordine al reato ascrittogli per irrilevanza del fatto.

A carico di P.L. non si sono evidenziati elementi accusatori chiari ed univoci per ritenere nei suoi confronti pienamente fondata l'ipotesi accusatoria, essendo stato egli trovato in possesso di una modestissima dose di marijuana e non essendo emersi ulteriori elementi sintomatici del suo coinvolgimento in attività di spaccio,

Pertanto nei suoi confronti deve dichiararsi non luogo a procedere in ordine al reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Deve infine disporsi la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

P.Q.M.

 Visti gli artt. 425, III comma c.p.p., 28, 32 D.P.R. n. 488 del 1988 dichiara non luogo a procedere nei confronti di P.L.A. in ordine al reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 27 D.P.R. n. 446 del 1988, dichiara non luogo a procedere nei confronti di B.J. in ordine al reato ascrittogli per irrilevanza del fatto.

Dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro.