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Condanna non sempre ostativa alla cittadinanza (TAR Lazio, 9323/12)

13 ottobre 2012, TAR Lazio

In caso di diniego di cittadinanza in ragione di una condanna per furto risalente nel tempo, l'Amministrazione deve dare adeguatamente conto delle specifiche scelte effettuate, evidenziando quali motivi inducano a ritenere immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dell'istante, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, pena annullamento per difetto di motivazione. 

 

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13/11/2012, n. 9323

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6504 del 2009, proposto da:

A.B.E., rappresentato e difeso dall'avv. MF;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

decreto ministero dell'interno del 30.3.2009 di rigetto dell' istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il Sig., A.B.E., premesso di essere presente da oltre un decennio in Italia, di aver ivi stabilito il proprio nucleo familiare composto da moglie connazionale e 4 figli, che nel frattempo hanno acquisito o hanno comunque domandato la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, di aver presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 5.11.2003 ai sensi dell' art. 9, comma 1, lettera f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91, impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto del Ministro dell'Interno del 30.3.2009 con cui è stata respinta considerazione dei precedenti penali a suo carico.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Eccesso di potere per travisamento dei fatti; errore sui presupposti; difetto di motivazione ed istruttoria. Violazione dell' art. 10 bis della L. n. 241 del 1990; dell' art. 3 del D.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 18 co. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990 ;

In sintesi il ricorrente si duole della mancata valutazione complessiva della pericolosità sociale, essendosi la PA limitata a valutare negativamente la sentenza di condanna per furto del 9.11.98 senza considerare il successivo provvedimento di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 co 2 c.p. pronunciato dal Tribunale di Frosinone in data 19.12.2007 che comporta l'eliminazione di ogni effetto penale con effetti equivalenti alla riabilitazione; tant'è che in data 12.1.2008 otteneva la Carta di soggiorno.

Contesta altresì di aver mai fornito false generalità, ma di aver per mero errore, al momento dell'arresto, indicato il nome B. anzichè B.E., come rappresentato in sede di impugnazione della sentenza di condanna penale.

Il ricorrente lamenta di non aver potuto nella naturale sede procedimentale rappresentare tali circostanze in quanto la PA ha omesso di inviare la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell' art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Rappresenta che trattasi comunque di elementi che la PA avrebbe dovuto acquisire d'ufficio come prescritto dall'art. 18 co. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990 .

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata con memoria di stile.

All'udienza del 10.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Costituisce oggetto di impugnativa un provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza motivato con riferimento ad un reato contro il patrimonio per il quale è stato pronunciato il provvedimento di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 co 2 c.p.

Il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di motivazione in relazione all'epoca risalente ed alla tenuità del precedente penale opposto.

Invero se in linea generale ed astratta si può ammettere che la commissione di reati, anche di lieve entità, assuma valore sintomatico dell'attitudine dell'istante ad infrangere la legge per superare i disagi connessi alla mancanza di adeguate fonti di reddito - circostanza che costituisce, di per sé, sufficiente motivo ostativo al conseguimento dell'acquisto dello status di cittadino che comporta non solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al progresso anche economico del Paese e di assumersi obblighi si solidarietà economica e sociale nei confronti della Collettività di nuova appartenenza - e quindi costituire un elemento negativo nella valutazione del requisito dell'illesae dignitatis - dall'altro lato ciò non esime l'Amministrazione, specie ove si pronunci a distanza di tanti anni dalla presentazione dell'istanza, di dar adeguatamente conto delle specifiche scelte effettuate, evidenziando quali motivi inducano a ritenere, nella fattispecie in esame, immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dell'istante, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto (tra cui anche l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia di cui non viene precisato in ricorso il momento del conseguimento).

Ciò tanto più in presenza dell'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato, unico elemento posto a base della determinazione impugnata.

Nessun addebito, invece, può essere addossato all'Amministrazione relativamente alla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, in quanto la comunicazione al ricorrente dell'esistenza dei motivi ostativi è stata dalla stessa correttamente effettuata all'indirizzo da questi indicato nella richiesta di concessione della cittadinanza, ricadendo sull'istanze l'onere di comunicare le relative variazioni, nella specie non rispettato.

In conclusione il ricorso va accolto, risultando il provvedimento impugnato carente relativamente al punto di motivazione sopra evidenziato, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dell'atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione che, in esecuzione della presente sentenza, dovrà provvedere alla riedizione dell'atto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, atteso il recente mutamento di orientamento, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10.7.2012 e 11.10.2012 con l'intervento dei magistrati:

s

Angelo Scafuri, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere