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Confidenze intercettate devono essere gravi , precise, concordanti (Cass. 42981/16)

12 ottobre 2016, Cassazione penale

Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo dei libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, c.p.p., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno: ualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo c.p.p., evidenziando come in ogni caso il contenuto captato deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio.

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 28 giugno ? 12 ottobre 2016, n. 42981

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di M.F.P. e L.S. per il reato di furto in abitazione aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 II ricorso proposto nell'interesse dei M. articola quattro motivi. Con il primo vengono dedotti vizi della motivazione e violazione del diritto di difesa, rilevandosi come l'unica fonte dell'accusa sia costituita dall'intercettazione di una conversazione tra terze persone integrante un mero indizio, mentre, quanto ai riscontri acquisiti in merito all'identificazione dell'imputato con uno dei soggetti menzionati nel corso della suddetta comunicazione, alcun valore probante avrebbe la testimonianza di uno degli operanti su circostanze che avrebbero dovuto essere provate autonomamente. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa non essendosi proceduto all'audizione di A.C., uno dei protagonisti della conversazione intercettata. Con il terzo ed il quarto motivo vengono dedotti ulteriori vizi della motivazione ed errata applicazione della legge penale in ordine, rispettivamente, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., delle attenuanti generiche, nonché in merito all'applicazione dell'aumento di pena relativo alla contestata recidiva.
2.2 II ricorso proposto nell'interesse dei L. articola tre motivi. Con i primi due vengono dedotti vizi della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato, evidenziandosi anche in questo caso il valore meramente indiziario della conversazione intercettata, nel corso della quale la moglie dell'A. ebbe a riferire a quest'ultimo sostanzialmente delle mere voci relative all'identità degli autori del furto di cui si tratta, nel mentre l'unica attività investigativa di riscontro posto in essere - e cioè la comparazione del DNA estratto dalle tracce di sangue rilevate sul luogo del delitto - aveva dato esito negativo. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta infine la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
2. In particolare sono fondati il primo motivo del ricorso del M. e il corrispondente motivo di quello del L. con effetto assorbente delle altre censure proposte dai ricorrenti.
2.1 La prova della responsabilità degli imputati per il furto perpetrato nel settembre del 2007 all'interno dell'abitazione di O.C. riposa esclusivamente sugli esiti delle intercettazioni eseguite pochi giorni dopo il fatto all'interno del carcere di Trapani dei colloquio tra A.C. - detenuto allora per altra causa - e la moglie ed i figli, nel corso dei quali i familiari riferivano al primo che nell'abitazione attigua alla loro era stato per l'appunto effettuato un furto di cui erano stati autori i due imputati, menzionati direttamente e comunque attraverso l'indicazione di particolari fisici o relativi alla composizione del nucleo familiare che trovavano riscontro negli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini.

2.2 Non è in dubbio il principio - richiamato in sentenza e sostanzialmente non contestato nei ricorsi - per cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo dei libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, c.p.p., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno (ex multis Sez. 1, n. 37588 del 18 giugno 2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842). Nell'affermare tale principio questa Corte ha altresì precisato, tuttavia, che qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo c.p.p., evidenziando come in ogni caso il contenuto captato deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio (Sez. 5, n. 4572/16 del 17 luglio 2015, Ambroggio, Rv. 265747).

2.3 In tal senso deve allora evidenziarsi che la prova individualizzante a carico dei due imputati si risolva nella confidenza effettuata dai familiari dell'A. a quest'ultimo, senza che però venga precisato quale sia stata la fonte delle informazioni riferite. La sentenza, in altri termini, ha mancato di stabilire - benché sollecitata sul punto dai gravami di merito - se gli autori della confidenza siano stati testimoni diretti dei fatto ovvero abbiano riferito notizie apprese da altri o addirittura voci correnti. E' ovvio che tale accertamento assume carattere centrale ai fini della tenuta logica e giuridica del discorso giustificativo, giacchè solo nel primo caso il contenuto delle intercettazioni può autonomamente sostenere probatoriamente l'accusa, costituendo negli altri un mero indizio che, per quanto grave e preciso, per assurgere a prova della responsabilità necessita della concorrenza di ulteriori elementi di pari valore. Elementi che non possono identificarsi, come erroneamente ritenuto dai giudici del merito, negli esiti degli accertamenti investigativi posti in essere ai fini dell'identificazione dei soggetti menzionati nel corso delle conversazioni intercettate, in quanto gli stessi non riguardano direttamente l'oggetto della prova di cui si tratta e cioè la fonte delle informazioni riferite dalla moglie e dai figli dell'A.. E la lacuna motivazionale risulta tanto più grave nella misura in cui la Corte territoriale nemmeno si è confrontata con gli esiti (negativi) dell'unico accertamento obiettivo svolto nel corso delle indagini e cioè la comparazione del DNA rilevato sul luogo dei delitto con quello degli imputati.
3. In realtà la lacuna motivazionale di cui si è detto è frutto, per come è dato desumere dalla motivazione della sentenza, della limitata piattaforma probatoria posta a disposizione dei giudici dei merito, dalla quale però non poteva essere ricavata comunque la prova di responsabilità. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio per non aver gli imputati commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere gli imputati commesso il fatto.