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Inoffensiva la coltivazione di 4 piante di marijuana (Trib. Pisa, 168/14)

2 aprile 2014, Tribunale di Pisa

E' inoffensiva la condotta di coltivazione in una serra artigianale di  4 piante di marijuana aventi un quantitativo totale di principio attivo pari a 4,64 grammi (corrispondenti a circa 9 volte il limite quantitativo massimo ed a circa 186 dosi singole).

 

Tribunale di PISA

SENTENZA N.168/14 del 2.4.2014

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Dott. Guido Bufardeci
all'udienza del 2 aprile 2014


IM P U T A T O
del reato di cui all'art. 73 c. 1 D.P.R 309/90 per aver illecitamente coltivato n. 4 piante di marijuana e detenuto n. 39 rami secchi di infiorescenza di marijuana, aventi un quantitativo totale di principio attivo pari a 4,64 grammi (corrispondenti a circa 9 volte il limite quantitativo massimo ed a circa 186 dosi singole}, all'interno della camera da letto della propria abitazione, dove aveva allestito una serra artigianale dotata di impianti di riscaldamento ed irrigazione con relativa attrezzatura.Commesso in C. con la recidiva reiterata

Conclusioni del Pubblico Ministero:condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000 di multa

Conclusioni della difesa:assoluzione perché il fatto non costituisce reato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio in data 25.2.2013, il PM presso questo 'Tribunale esercitava l'azione penale nei confronti dell'imputato per il reato in epigrafe: all'esito dell'udienza preliminare, su richiesta del predetto imputato, veniva disposto il giudizio abbreviato e, quindi, sulle conclusioni sopra trascritte, il GUP pronunciava la presente sentenza, dando immediata lettura del dispositivo.
L'imputato va assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Con comunicazione in data 8.2.2012, il Responsabile della Sezione cli Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pisa riferiva che "...alle ore 07.15 personale di Polizia si presentava presso l'abitazione dell'indagato sita in C., Via F.N. n. 88...bussavano quindi al/a porta della casa dell'indagato che però era chiusa a chiave...si procedeva al suo abbattimento.....Una volta entrati nella stanza, ormai vuota il personale della Polstato si rendeva conto che alcuni istanti prima l'indagato si era gettato dalla finestra posta al primo piano del fabbricato...Riverso a terra, mentre tentava dì nascondere sotto un'autovettura in zona adiacente alcune piante verdi e alcuni arbusti essicati contenute in una busta di plastica gialla del supermercato Esselunga, l'indagato veniva soccorso...Il L., rientrato in casa, affermava che le piante che stava coltivando servivano per produrre la sostanza stupefacente marijuana. All'interno dell'abitazione, nella camera da letto dell'indagato, veniva rinvenuta una piccola serra autocostruita, riscaldata ed umidificata ad hoc per la coltivazione di piante in interni, dentro la quale venivano ,ritrovati attrezzatura e fertilizzanti...ed impianto di irrigazione e riscaldamento per coltivazione di marijuana, oltre a piantine dall'inequivocabile aspetto ed odore...".

Ciò posto, deve essere, innanzitutto, osservato che, come desumibile in atti, al momento dell'intervento delle Forze dell'Ordine,. l'imputato era intento alla coltivazione di almeno quattro piante di marijuana, all'interno della propria camera da letto: e in effetti, il predetto, appena dopo essersi dato alla fuga lanciandosi da una finestra dell'abitazione, è stato trovato in possesso delle sopra indicate piante ancora verdi e dotate di radici e, quindi, evidentemente, poco prima estirpate da qualcuno dei. vasi rinvenuti nella sua disponibilità.

Peraltro, nella descritta situazione, a prescindere dalla detenzione di alcuni rami che, in quanto secchi e non oggetto di accertamento tecnico, non risultano rilevanti al fine di determinare il quantitativo di sostanza stupefacente utile per l'eventuale commercio, comunque, la minima quantità delle piante oggetto della condotta contestata conserte di desumere la concreta insussistenza dell'elemento dell'offensività della condotta, con conseguente impossibilità di assoggettare quest'ultima a una sanzione penale

In effetti va rilevato che tenuto conto della quantificazione del principio attivo in soli g. 4,4, va escluso che le piante costituissero un reale pericolo per la collettività.

In merito alla rilevanza del sopra indicato elemento, deve essere tenuto presente l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui "...Il principio di offensività deve ritenersi essere stato costituzionalizzato nel nostro ordinamento. A riprova di ciò colpire fatti offensivi, le seconde, la mera pericolosità del soggetto. Ancora, significativo in tale ottica è l'art. 13 della Cosi. che consente il sacrificio della libertà (connesso alla pena) solo in presenza della necessità di tutela di un concreto interesse. La necessaria offensività del reato si desume, inoltre, dalla disposizione di cui all'art. 49, c.II, c.p. che prevede la non punibilità del reato impossibile. Dell'esistenza del detto principio vi è traccia sia nella giurisprudenza costituzionale che in quella ordinaria. Con la sentenza n. 62 del 26/ 3/ 1986 la Corte Costituzionale ...ebbe a osservare che spetta al Giudice individuare il bene od i beni tutelati attraverso l'incriminazione d'una determinata fattispecie tipica, nonchè determinare , in concreto, ciò che, non raggiungendo la soglia dell'offensività dei beni in discussione, è fuori del penalmente rilevante...sottolineava che l'art. 49, secondo . comma, c.p. non poteva non giovare all'interprente ai fine di determinare in concreto la soglia del penalmente rilevante. Con altra pronuncia, la Corte Costituzionale ha precisato che diversa dal principio della offensività, come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore penale ordinario, è l'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata. Ove questa sia asso1utamente inidonea a porre a repentaglio. il bene giuridico tutelato, viene. metto. la. riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta...La mancanza dell'offensività in concreto...implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario (Corte Cost. 360 .del 14/5/ 1995). La giurisprudenza di merito e di legittimità...hanno fatto appello al difetto di offensività per ritenere non punibile...la cessione di stupefacenti con un principio attivo di scarsa capacità drogante.....il principio di offensività si va facendo strada anche nel diritto positivo : l'art. 27 del processo penale minorile ..l'art. 34 dei d.!gs. 274/ 2.000..." (in tal senso, Cass. Sez. 4°, 17.2.2011, n. 25674).


Va disposta la confisca e la distruzione delle piante e delle altre sostanze vegetali in sequestro, trattandosi di provvedimento dovuto ex art. 28, 3° c., DPR n. 309 /90, nonché la restituzione di quant'altro in sequestro all'avente diritto, trattandosi di cose la cui detenzione non costituisce reato.
Risulta congruo alla complessità della vicenda il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.
Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.
P. Q. M.

A s s o l v e
L.S. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

O r d i n a
la confisca e la distruzione delle piante e altre sostanze vegetali in sequestro, nonché la restituzione di quant'altro in sequestro all'avente diritto.
Riserva la motivazione a gg. 60.
Pisa, lì 2.4.2014.
IL Giudice per l'udienza preliminare
DOTT. GUIDO BUFARDECI