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Mandato di arresto europeo e principio di specialità (cass. 14880/15)

10 aprile 2015, Cassazione penale

In tema di mandato di arresto europeo, vige un principio di specialità attenuato: la persona consegnata può infatti essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi", purchè non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzion

 


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

sentenza 10.04.2015, n. 14880 (ud. 12-12-2014)

ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
B.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1247/2012 TRIBUNALE di PIACENZA, del 04/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.

Svolgimento del processo
Con sentenza del 4.12.2013, il Tribunale di Piacenza dichiarò non doversi procedere nei confronti di B.C., perchè l'azione non doveva essere iniziata per il reato di ricettazione, commesso in (OMISSIS) nella notte tra il (OMISSIS), con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, per essere stato estradato dalla Slovenia in Italia, in seguito a MAE trasmesso il 14 luglio 2012 per reati diversi.

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, deducendo l'inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nella specie inosservanza dell'art. 27 della decisione quadro 2002/584/GAI e 26 della L. n. 69 del 2005, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). In materia di MAE vale un principio di specialità attenuata, sia che si tratti di mandato processuale che di mandato esecutivo; e pertanto l'imputato era ben sottoponibile a procedimento penale per fatto anteriore alla consegna.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. In tema di "principio di specialità" nella disciplina del mandato di arresto europeo, la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, pur ribadendo in via generale la regola già contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, ha previsto una serie di importanti eccezioni, innovative rispetto alla previgente normativa pattizia.

La decisione quadro ha invero adottato un criterio di "specialità attenuata", ragionevolmente giustificato da un "elevato grado di fiducia tra gli Stati membri", derivante dalla omogeneità di sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l'incidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale della persona consegnata, così da impedirne la coercizione personale - ma non il perseguimento penale - per altri reati, commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l'hanno giustificata.

E' infatti espressamente consentito allo Stato di emissione di procedere penalmente nei confronti della persona consegnata qualora si tratti di reati "diversi ed anteriori" per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell'interessato.

Per chiarire quale sia l'effettiva portata della norma europea è intervenuta quindi la sentenza della Corte di Giustizia del primo dicembre 2008, ric. LeymannPustovarov (G.U.U.E. serie C 44 del 21 febbraio 2009), che ha stabilito che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, "incriminare e condannare" la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, a condizione che la persona - in base alla legge o anche solo "per valutazione" dell'autorità giudiziaria - non sia ristretta nè durante tale procedimento nè in conseguenza di questo. In altri termini, secondo la Corte di giustizia, la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi", purchè non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione.

Ciò non esclude naturalmente, come ha utilmente precisato la Corte di giustizia nella citata sentenza, che la persona sia contemporaneamente sottoposta ad una misura restrittiva della libertà, prima che venga ottenuto l'assenso, qualora tale restrizione sia legalmente giustificata dai reati contenuti nel mandato di arresto europeo. La decisione della Corte di Giustizia e il diritto dell'Unione, interpretato dalla Corte in maniera autoritativa con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incidono sul sistema normativo nazionale, comportando, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di "interpretazione conforme" del diritto nazionale (Corte di Giustizia, 16/06/2005, rie. Pupino, in G.U.U.E. serie C 193 del 6 agosto 2005, pag. 3).

Ne deriva che il giudice, nell'applicare il diritto nazionale, deve interpretarlo in modo conforme alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo 6^ del Trattato UE', ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto e sempre che attraverso tale metodo esegetico non si pervenga ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale. Pertanto, il giudice italiano, nell'applicazione del diritto nazionale, deve ricercare - nei limiti sopra evidenziati - una interpretazione "conforme" alla lettera ed allo scopo della decisione quadro, che è quello di creare un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, eliminando le complessità ed i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dell'estradizione (Corte cost. n. 143 del 1008).

L'ipotesi in esame, di eccezione al principio di specialità, prevista dalla decisione quadro, è stata poi recepita dal nostro ordinamento nella legge 22 aprile 2005, n. 69, che a tal riguardo stabilisce che il principio di specialità non si applica quando "il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale" (art. 26, comma 2, lett. c e art. 32).

Ancorchè la norma nazionale sia formulata in modo parzialmente diverso dalla disposizione contenuta nella decisione quadro, la ratio della norma coincide perfettamente con la nuova disciplina del principio di specialità introdotta dalla decisione quadro, escludendone l'applicazione quando la persona consegnata sia sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi senza la privazione della libertà personale, sia essa inibita dal titolo del reato, dalla valutazione dell'autorità giudiziaria ovvero dallo stesso divieto contenuto dell'art. 26, comma 1 della legge (il divieto appunto di assoggettare la persona consegnata a qualsiasi misura privativa della libertà personale).

D'altra parte, il legislatore nazionale ha da tempo regolato il principio di specialità nell'estradizione individuando una tutela minima ed inderogabile della persona consegnata - applicabile in assenza di più pregnanti obblighi internazionali - costituita dal divieto dell'applicazione nei suoi confronti di qualsiasi misura di coercizione personale per un reato diverso ed anteriore alla sua consegna (art. 721 c.p.p.).

E' infatti legittimo, secondo il codice di rito, procedere penalmente nel contraddittorio dell'imputato, purchè quest'ultimo non venga sottoposto a misure restrittive della libertà personale.

Sulla base di tali considerazioni, questa Corte ha affermato il principio che, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato di arresto europeo per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna.

Tuttavia, per i suddetti reati deve ritenersi precluso, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale nè durante il procedimento nè in esito a questo (v. Cass. Sez. 6^, Sent. n. 39240/2011 Rv. 251366; Sez. 1^, Sent. n. 18778/2013 Rv. 256013)

2. Nel caso in esame, B.C. è stato consegnato dalla Slovenia in seguito a MAE trasmesso il 14 luglio 2012 per procedere ad esecuzione in Italia della pena di anni sei mesi undici e giorni ventinove di reclusione ed Euro 6000,00 di multa, per reati diversi da quello di ricettazione per cui è stato tratto a giudizio nel presente procedimento "in stato di libertà".
Il Tribunale di Piacenza, ritenendo che, trattandosi di mandato esecutivo e non processuale, nella fattispecie non è applicabile la decisione quadro 2002/584/GAI, ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale.

Rileva, a riguardo il Collegio, che nè l'art. 27 della decisione quadro in questione, nè la L. n. 69 del 2005, art. 26, fanno distinzione alcuna tra i due mandati, processuale ed esecutivo; e pertanto sia che si tratti di mandato "processuale", sia che il provvedimento sia "esecutivo" le regole dettate in ordine al funzionamento del principio di specialità sono le medesime. E ciò è perfettamente in linea con la stessa ratio della norma.

Pertanto, alla luce sia della normativa in parola che dei principi affermati in materia da questa Corte, ben poteva l'autorità giudiziaria italiana legittimamente procedere nei confronti del B. per il reato di ricettazione, pur anteriore e diverso, non avendo applicato per esso nessuna misura restrittiva della libertà personale.
I

l ricorso del procuratore Generale è pertanto fondato, e va accolto.
La sentenza impugnata va annullata. E gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Piacenza per il giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015