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Scorta di sostanza stupefacente e uso personale (Cass. pen., sentenza 27346/13)

31 ottobre 2013, Cassazione penale

Il possesso di 7,5 g (48 dosi) di eroina possono ritenersi una scorta per uso proprio, dato che pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano da escludere un uso non esclusivamente personale.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV

Sentenza 21 giugno 2013, n. 27346

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1649/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 10/05/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. D'Angelo Giovanni che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

udito il difensore avv. Bava Arturo del foro di Genova.

Svolgimento del processo

1. La corte di appello di Genova, giudicando a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, ha confermato la sentenza in data 8.2.2007 del tribunale di Genova che aveva condannato L.G.D. alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Secondo la corte di appello le circostanze e modalità della condotta dell'imputato, unitamente alle sue stesse condizioni personali, depongono per la destinazione a terzi, quand'anche, in ipotesi, parzialmente, dello stupefacente.

Il ricorrente, tossicodipendente, era stato trovato in possesso di 48 dosi di eroina che non potevano ritenersi una scorta per uso proprio atteso che l'imputato, per sua stessa ammissione, aveva condizioni economiche che gli consentivano di procurarsi agevolmente quanto necesario alle sue esigenze di tossicodipendente, senza necessità di fare scorte consistenti, che potevano trovare giustificazione solo in difficoltà economiche di recarsi più volte nei luoghi di approvvigionamento; inoltre l'acquisto era stato poco conveniente per la scarsa qualità della droga e per il rischio di essere trovato in possesso dello stupefacente.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità. L'imputato era stato trovato in possesso di 7,5 gr. di eroina mentre si trovava su un treno proveniente da (OMISSIS) sul quale stava regolarmente viaggiando; non tentava di vendere la sostanza a terzi; non deteneva strumenti tipici del soggetto che vuole frazionare e vendere lo stupefacente (bilancini o altro); non deteneva somme di denaro ingenti o comunque in misura tale da potersi ritenere provento di spaccio; consegnava spontaneamente ai verbalizzanti in occasione del controllo di polizia la parte più consistente dello stupefacente in suo possesso, mentre altra più piccola veniva rinvenuta in esito a perquisizione; non aveva occultato lo stupefacente sulla sua persona con particolari accorgimenti, bensì lo deteneva semplicemente in tasca e nel portafogli; dichiarava fin dalla udienza di convalida dell'arresto di avere acquistato lo stupefacente per un prezzo non cospicuo con lo scopo di fame uso personale per qualche tempo; dimostrava (certificazione SERT allegata al verbale di udienza di primo grado) di essere assuntore abituale dello stupefacente da oltre venti anni;

dimostrava di possedere beni patrimoniali e redditi che gli consentono di avere un buon tenore di vita. Sì tratta - sottolinea la difesa - di elementi atti a sostenere l'uso personale che esclude il reato atteso che l'onere della prova della sussistenza del reato è a carico della pubblica accusa, essendo la destinazione allo spaccio elemento costitutivo del reato che deve essere rigorosamente provato, non essendo in alcun modo prevista una presunzione di destinazione allo spaccio sulla base del rinvenimento di una quantità di stupefacente anche di una certa consistenza, di per sè non incompatibile con un uso personale. Con un secondo motivo si duole della eccessività della pena.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con la sentenza n. 12164 del 2009 della 6^ sezione, ha chiarito i principi cui deve uniformarsi l'accertamento della penale responsabilità di chi sia trovato in possesso di sostanza stupefacente dopo l'entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. In particolare si è precisato che la modificazione introdotta dall'art. 4 bis, secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale", al di là dell'infelice verbo utilizzato, non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'"uso personale" (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, PM c/ Cortucci). In realtà, la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei confronti dell'imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale nè una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, né un'inversione dell'onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 2.

I parametri indicati per apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale" (quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell'azione) costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che già in passato venivano impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta. Tali parametri non vanno considerati singolarmente e isolatamente, sicchè non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi (in ipotesi, il superamento quantitativo dei limiti tabellarmente previsti) affinchè la condotta di detenzione sia penalmente rilevante: pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano da escludere un uso non esclusivamente personale (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, rv. 239932; n. 19788/08, rv 239963; n. 27330/2008, rv 240526; n. 40575/2008, rv 241522). Fermo restando che (sez. 4, 25.9.2008 n.399262 rv. 241468) la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa, e pertanto deve essere provata dalla pubblica accusa sulla base degli indici fissati dalla norma e dei principi fissati da questa Corte.

E' stato pure ribadito che la valutazione sul punto del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. n. 44419/2008, ced 241604; n. 19788/2008, rv 239963).

Tanto premesso, nel caso di specie la corte di appello ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio sulla base di una illogica valutazione della tesi difensiva e cioè quella di ritenere che la circostanza di disporre di una buona condizione finanziaria sia incompatibile con la scelta di voler effettuare un acquisto, una scorta, a prezzo vantaggioso. La disponibilità economica non esclude infatti che il soggetto utilizzi le proprie sostanze in modo oculato, rientrando una tale valutazione tra le scelte che ogni individuo liberamente compie secondo una serie di parametri che non si prestano a generalizzazioni del tipo di quelli utilizzati, non essendo dunque sostenibile l'esistenza di una massima di esperienza che esclude che il soggetto benestante vagli attentamente la convenienza della sua scelta economica; parimenti illogico aver escluso la convenienza dell'acquisto sulla base della scarsa qualità della sostanza acquistata, atteso che si tratta di informazione evidentemente acquisita solo ex post, nonchè il riferimento alla condizione di recidivo specifico, attesa la pacifica qualità di tossicodipendente dell'imputato; ne deriva che a sostegno della responsabilità rimane solo un unico argomento, quello del rischio dell'intervento delle forze dell'ordine, argomento che non è certamente tale da poter sostenere il giudizio di colpevolezza.

A fronte di due giudizi di merito che non hanno evidenziato elementi sufficienti a sostenere l'accusa formulata nei confronti dell'imputato deve dunque concludersi per l'assoluzione del medesimo, non giustificandosi un ulteriore rinvio al predetto giudice.

2. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013