Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Stragi e tutela delle vittime (Cass. 28440/13)

1 luglio 2013, Cassazione penale

L'accertamento della verità, per lo meno processuale, su episodi criminali di straordinario impatto sociale, fonti, non solo di acuta sofferenza per la massa dei soggetti direttamente o indirettamente lesi, ma anche di rischi per l'intero assetto democratico del Paese, costituisce una priorità, a raggiungere la quale è apparso opportuno attingere anche alla difesa degli interessi privati dei soggetti comunque funestati dall'evento.


Cassazione penale

Sez. IV, Sent., (ud. 14/05/2013) 01-07-2013, n. 28440

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giusepp - Presidente -

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1426/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del 21/06/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Presidente del Tribunale di Brescia, a mezzo di altro magistrato all'uopo delegato, con provvedimento del 21/6/2012, respinse il ricorso proposto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 1, nell'interesse di C.R., avverso il provvedimento della Corte di Assise di Brescia del 21/3/2011, depositato il 23/3/2011, che aveva escluso dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la predetta persona offesa, costituita parte civile nel processo concernente la strage di (OMISSIS), avendo riportato lesioni personali, rigettando, quindi, l'istanza di liquidazione degli onorari avanzata il 28/1/2011.

2. Per una adeguata comprensione della vicenda è utile premettere quanto appresso.

Il ricorrente, in quanto personalmente vittima della strage di cui detto, avendo riportato lesioni personali, aveva chiesto al giudice dell'udienza preliminare di essere ammesso ai benefici previsti dalla L. n. 206 del 2004, art. 10; il GUP del Tribunale di Brescia, con ordinanza del 15/4/2008, dopo aver affermato che l'invocato diritto non aveva necessità di essere declarato giudizialmente, in quanto derivante direttamente dalla legge, concludeva non esservi luogo a provvedere. Esaurita la fase della trattazione in sede d'udienza preliminare, avanzata rituale istanza da parte del difensore, il GUP, con proprio decreto del 27/7/2009 provvide a liquidare i compensi al difensore. Per tutta la fase dibattimentale, snodatasi in ben 157 udienze, il ricorrente aveva continuativamente goduto dei benefici previsti dalla legge citata (esenzione dai diritti di copia e cancelleria). Esaurito il giudizio di primo grado era stata avanzata istanza di liquidazione degli onorari e la Corte d'Assise, con provvedimento del 21/3/2011, decise di non ammettere il C. al patrocinio a Spese dello Stato. Veniva presentato ricorso, D.P.R. n. 115 del 2002 , ex art. 99, al Presidente del Tribunale di Brescia, il quale, operata conversione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. , comma 5, dispose trasmissione degli atti in Cassazione, alla quale si rivolse direttamente anche il C. e altre persone offese. Con provvedimento del 2/2/2012 la Corte di Cassazione, qualificato il ricorso delle interessate quale opposizione ex art. 99 cit., ordinò trasmettersi gli al Presidente del Tribunale di Brescia.

3. C.R. proponeva ricorso per cassazione, denunziando, con i due illustrati motivi, violazione della L. n. 206 del 2004, artt. 1 e 10, in collegamento con il D.P.R. n. 115 del 2002 .

3.1. Con il primo motivo si duole che il giudice del merito aveva errato nel ritenere che la L. n. 206 del 2004, art. 10, non contemplasse, in virtù della clausola d'esclusione di all'art. 2 dello stesso corpo normativo, l'accesso al beneficio da parte di coloro che, pur rimasti feriti nell'esplosione, non avessero riportato postumi permanenti. Non solo, al contrario, l'art. 1 richiamava espressamente "tutte le vittime" di atti di terrorismo e delle stragi, ma la limitazione posta dall'art. 2 trovava specifica ragion d'essere per la finalità di assistenza economica (previdenziale e lavorativa) che la contraddistingueva, così come, peraltro, i successivi articoli, che enumeravano i casi in cui in cui i vari benefici andavano circoscritti solo ad alcune categorie di vittime (artt. 2, 3, 5 e 9). Nello stesso senso, peraltro, si era pronunziata la direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 27/7/2007, la quale, oltre all'autorevolezza della fonte, proveniva dalla stessa P.A. che avrebbe avuto tutto l'interesse a ridurre l'area della spesa.

Il ricorrente, rimasto ferito nell'esplosione stragista, senza alcun fondamento, era stato pregiudicato nella fruizione del diritto sol perchè fu "fortunato" per non essere rimasto ucciso o invalido permanente.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, il quale prevede la revoca del decreto di ammissione al patrocino a spese dello Stato nel solo caso risulti "provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92", mentre la L. n. 206 del 2004, art. 10, prescinde dalle condizioni reddituali. Nè poteva condividersi la costruzione di una revoca per motivi sostanziali, siccome ipotizzata dai giudice, che si era rivelata un mero escamotage, utile a mascherare una vera e propria violazione di legge: "La natura oggettiva e involontaria del presupposto della vittima di strage determina che, se vi è stato un provvedimento di ammissione ... non vi possa poi essere un regresso, perchè questo si risolverebbe in una mera rivalutazione, da parte di altro giudice, dei medesimi elementi presi in considerazione in sede di ammissione".

4. Il Collegio è ben consapevole che la farraginosa articolazione della disciplina ha portato a statuizioni dissonanti (Cass., Sez. 4^, n. 18199 del 15/2/2013 e, sempre della stessa Sezione, n. 10673 del 19/2/2013); tuttavia il caso di specie si presenta diverso, ed anzi peculiare, rispetto a quelli decisi con esito contrastante.

Qui, infatti, a differenza che nelle altre due ipotesi, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato non è rivendicato da un parente di una delle vittime della strage di piazza (OMISSIS), ma da una delle persone rimaste offese per aver subito lesioni a causa dell'esplosione. La L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 10, assicura la gratuità del patrocinio nei confronti di tutte le vittime senza che sia dato distinguere il grado delle conseguenze fisiche derivate dall'evento criminale; nè, proprio perchè l'evento di danno ha natura diretta e personale, appare ragionevole importare le categorie utili ad affermare il diritto alla fruizione dei vari sussidi aventi natura economica, contributiva e sanitaria, il quale, appunto, è correlato all'esistenza di residuati invalidanti.

Proprio per ciò, senza che risulti rilevante ricomporre il conflitto involontario, può procedersi al vaglio del fondamento dell'impugnazione.

5. Nonostante la disorganicità normativa, che ha portato alla plurima sovrapposizione di norme, senza che fosse stato tenuto in conto l'esigenza di curare la tecnica legislativa in maniera tale da escludere in radice l'emersione di spazi ambigui o controvertibili, il complessivo disegno normativo di fondo è teso a distinguere la platea di coloro che, in quanto vittime con esiti d'invalidità permanente, di stragi e criminalità organizzata, hanno il diritto di accedere a elargizioni economiche e agevolazioni varie, da coloro che, pari menti vittime, ma senza residuati, hanno il diritto di fruire del patrocinio a spese dello Stato nei pertinenti procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili ( L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 10).

Già in questa prima disamina sommaria non può non evidenziarsi l'ampiezza della tutela assicurata, non solo nel processo, ma anche nella fase procedimentale che esso precede, nella sede penale e in quella amministrativa. Se, per un verso, le leggi 13/8/1980, n. 466;

23/11/1988, n. 407; 20/10/1990, n. 302; 23/12/2000, n. 388 hanno preso cura di individuare le categorie di vittime (in quanto portatori di residui invalidanti) ai quali lo Stato assicura la fruizione di sussidi, elargizioni e vantaggi sanitari, previdenziali, lavorativi e d'altro genere, l' art. 10 della legge 3/8/2004, n. 206, come si è anticipato, pone a carico dello Stato il costo del patrocinio delle predette vittime, senza specificazione ulteriore di sorta, fermo restando che anche nel detto testo normativo, come ha correttamente rilevato il ricorrente, agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 9, vengono individuati vari gradi d'invalidità al fine di fruire delle più svariate agevolazioni.

Di conseguenza, il richiamo operato dalla cit. L. n. 206 , alle L. n. 302 del 1990 , L. n. 407 del 1998 , e L. n. 388 del 2000 , non può avere alcun significato di rinvio recettizio all'individuazione delle categorie di vittime prese in considerazione dalle dette norme, peraltro, non sempre omogenee e sempre direttamente collegate al tipo di beneficio erogato. Bensì di norma di chiusura volta a precludere vuoti normativi della legge in discorso. Prova di ciò si ricava dal fatto che la normativa in commento ove aveva interesse e motivo di porre preclusioni e limitazioni ha dettato l'apposita disciplina limitativa (artt. 2, 3, 5 e 9).

Peraltro emerge una palese diversità di ratio tra le due situazioni.

L'accesso al beneficio economico o al vantaggio sanitario, previdenziale o lavorativo viene logicamente fatto dipendere da una situazione d'invalidità, procurata dal gesto criminale, la quale preclude o, comunque, rende più difficoltoso od usurante, secondo la misura derivante dall'entità del residuato dei postumi, lo svolgimento di una proficua attività lavorativa; impone la sottoposizione a cure mediche prolungate nel tempo, se non, addirittura, permanenti e, sovente, importa la necessità di dovere usufruire di presidi e dispositivi medici costosi e soggetti a logoramento.

Una tale diversità, tuttavia, giammai potrebbe giustificare, in spregio al principio cardine d'uguaglianza e ragionevolezza, che la possibilità di godere del patrocinio a spese dello Stato possa dipendere dalla casuale circostanza che la vittima della strage sia riuscita o meno a guarire dalle lesioni patite senza postumi.

Presenza ed entità dei quali, invece, assume, a ragione, rilievo dirimente, quando si tratti di assegnare, con finalità compensativa, aiuti e contributi di vario genere.

Infine, non ha scarso rilievo osservare che l'accertamento della verità, per lo meno processuale, su episodi criminali di straordinario impatto sociale, fonti, non solo di acuta sofferenza per la massa dei soggetti direttamente o indirettamente lesi, ma anche di rischi per l'intero assetto democratico del Paese, costituisce una priorità, a raggiungere la quale è apparso opportuno attingere anche alla difesa degli interessi privati dei soggetti comunque funestati dall'evento. Così, procurando, ad un tempo, che lo sgomento, la rabbia e il giusto desiderio di giustizia delle vittime, trovi corretto sfogo legale e che la stessa azione pubblica, stimolata dalla presenza garantita dei detti soggetti, non si risparmi nella ricerca della verità. Piuttosto emblematicamente e ad implicita conferma del superiore assunto, questa Corte ha di recente escluso che il patrocinio a spese dello Stato non si applichi ai giudizi che vedono le vittime soccombenti, dovendosi ritenere che la norma miri a garantire la massima tutela alle vittime del terrorismo, indipendentemente dal riconoscimento o meno della fondatezza delle loro ragioni (Cass., Sez. L, n. 17238 del 22/7/2010).

6. La fondatezza del primo motivo esonera la Corte dal prendere in esame il secondo.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello d Brescia per la liquidazione delle competenze ai difensori.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013