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La detenzione di sostanza stupefacente è reato? Piccolo vademecum del consumatore

1 agosto 2018, Nicola Canestrini

Il consumo di sostanze stupefacenti (marijuana, cocaina, eroina, MDMA, ..) non è reato per effetto del referendum abrogativo del 1993, ma può comunque avere effetti negativi (sia per le conseguenze sulla patente che per il rischio di trovarsi indagati per spaccio). 

Se durante una perquisizione (quasi mai davvero casuale) viene trovata sostanza stupefacente, in ogni caso, verranno compromessi la patente (dato che verranno ordinati esami anche tossicologici per valutare la persistenza della idoneità alla guida), il porto d'armi, il permesso di soggiorno, il passaporto (cd. sanzioni amministrative ex art. 75 DPR 309/90) ma non necessariamente si viene invece arrestati o denunciati a piede libero; per le novità riguardanti la disciplina sugli stupefacenti dopo la sentenza della Corte Costituzionale del febbraio 2014 (in vigore dal 6 marzo 2014) si veda il relativo approfondimento.

Arresto o denuncia sono peraltro molto più frequenti di quanto si creda (anche in casi davvero .. incredibili).

 

COSA SIGNIFICA "SPACCIO" .. E COME SI ACCERTA CHE SI DETIENE DROGA PER SPACCIARE

Intanto, è utile premettere che spaccio significa cessione ad un altra persona, anche gratuitamente, ed anche una dose minima: regalare una "canna" o fornire una "riga" ad un amico senza chiedere soldi è dunque spaccio.

Lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio vanno peraltro provati dall'accusa: infatti, a seguito della depenalizzazione della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in esito al referendum abrogativo di talune disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), la destinazione allo spaccio costituisce un elemento costitutivo del reato di illecita detenzione di droga e, come tale, deve ovviamente essere provata dall'accusa, non potendo farsi carico all'imputato di provare la destinazione a uso personale della sostanza di cui e stato trovato in possesso (cfr. tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 29/04/2003, n. 26709, Pezzella).

Sussiste però per il consumatore il cd. onere di allegazione, cioè l'onere di far presente elementi di discolpa (reddito lecito, qualità di consumatore, ecc.)

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90, dunque, non è l'indagato / la difesa a dover dimostrare l'uso personale della droga detenuta (così da potersi giovare della "sole" sanzioni amministrative previste dall'art. 75 dello stesso d.P.R.); è invece l'accusa, secondo i principi generali, a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.

La valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale - penalmente irrilevante - o della cessione a terzi - penalmente rilevante) è effettuata dal giudice secondo parametri come:

  • la quantità,
  • la qualità e la composizione della sostanza , anche
  • in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare nonché
  • la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza oltre che
  • sulla base delle concrete circostanze del caso (cfr. tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 19/04/2000, n.6282, D'Incontro).

La destinazione della droga al fine di spaccio, quindi, è argomentata anche facendo esclusivamente riferimento ad elementi asseritamente "oggettivi univoci e significativi" (anche senza dichiarazioni di terze persone) come il quantitativo della droga sequestrata, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi (bilancino, etc.), la ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga.

 Cercando di spiegare i singoli elementi, chiamati "elementi indiziari" perchè costituiscono l'indizio di un reato:

 1. Quantità di stupefacente ritrovato 

Maggiore è il peso (lordo) maggiore è la "presunzione" che la sostanza stupefacente sia detenuta ai fini di spaccio (almeno parziale), anche se il solo superamento del cd. peso soglia non comporta di per sè la sussistenza del reato.

Se però oltre al peso trovano anche un altro indizio (es. bilancino) ..  la cosa si mette male.

Anche peggio se trovano la sostanza ripartita in diverse "pesature" (es. 3 pezzi da un grammo, o 5 da 3 grammi, ..  e ciò perchè il confezionamento in dosi è indice di un confezionamento per la vendita, cfr. sotto).

2. Qualità  della sostanza stupefacente (e composizione della sostanza, con disponibilità di materiale da taglio)

Maggiore è la purezza / qualità della sostanza stupefacente (percentuale di principio attivo) più si suppone che il detentore sia spacciatore e non consumatore.

Se trovano più sostanze (cocaina e hashish, ma anche marijuana e hashish), è un indizio per la destinazione a terzi (perchè la giurisprudenza nega in genere la possibilità di un cd. poliuso).

E' evidente che se viene trovata anche sostanza da taglio (es. mannite), la destinazione a terzi della sostanza è praticamente provata (il consumatore infatti per regola di esperienza non taglia mai la sostanza che vuole consumare).

3. Reddito del consumatore di sostanza stupefacente (e del suo nucleo familiare)

Se viene ritrovata sostanza stupefacente nella disponibilitò di chi si dichiara consumatore, l'interessato deve poter provare di avere reddito lecito sufficiente per potersi pagare il consumo.

Se il consumatore infatti non ha lavoro ma in sede di perquisizione viene trovata sostanza stupefacente, la giurisprudenza presume lo spaccio per pagare con il ricavato le dosi che vengono consumate.

La presenza di soldi contanti è altro indizio (forte) di spaccio; è importante quindi poter dimostrare la disponibilità economica lecita (buste paga, prelievi dal bancomat, .. ).

4. Bilancino (disponibilità di attrezzature per la pesatura) o il confezionamento della sostanza

Il ritrovamente di un bilancino (anche non di precisione) significa una condanna (praticamente) certa.

Così come la presenza di sacchetti di nylon, magari tagliati, o scatoline, sacchettini con la zip, bustine (es. quelle trasparenti delle sigarette), ..

5. Altre concrete circostanze del caso

Se nel caso specifico mi viene trovato un a certa quantità di stupefacente mentre sto andando ad una festa, divisa in dosi, verrà supposto che io stia andando li per venderla.

ATTENZIONE: non servono elementi indiziari se c'è la prova dello spaccio.

Se ad es. vengo colto in flagranza, cioè mentre cedo la droga ad altri, c'è piena prova del reato senza necessità di ricorrere ad indizi.

Oppure: basta che una persona dichiari che ha ricevuto dall'indagato della sostanza stupefacente per ritenere accertato il reato di spaccio (magari l'ex fidanzata/o).

E' dunque sbagliato ritenere che vi sia "la mia parola contro la sua", dato che la parola dell'indagato non vale praticamente nulla; è errato anche la credenza per la quale per costituire la prova dello spaccio ci vogliono "3 firme" ..ne basta e avanza una).

 

E IL MANDATO DI PERQUISIZIONE?

La perquisizione positiva sulla persona comporta quasi sempre anche la successiva perquisizione della macchina e della casa; ai sensi dell'articolo 103 TU Stup. (DPR 309/1990) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere

  • in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali,
  • anche senza mandato dell'autorità giudiziaria,
  • quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Gli operanti sono peraltro tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto (si perde del tempo, ma ne vale la pena per poter dimostrare non tanto l'accanimento, ma la estranieità negli anni a qualsiasi ipotesi di spaccio).

 

QUALI INVECE GLI INDIZI DI UN "MERO" CONSUMATORE?

Consegna spontanea della sostanza stupefacente alla polizia, come in generale condotta collaborativa.

Consiglio peraltro di segnalare e far scrivere sul verbale di perquisizione e sequestro anche il ritrovamento elementi indicativi di consumo (es. chilum, siringhe o cartina, grinder, o mozziconi di spinelli eventualmente presenti).

Se non viene aggiunto dai pubblici ufficiali, lo si può rilevare personalmente anche aggiungendolo a penna; si può sempre rifiutare di firmare, anche eventualmente indicandone il motivo. Nel dubbio, comunque, non firmare ciò che non si capisce è sempre consigliabile ("firma qui, qui e qui" non vale come spiegazione).

 

E LA COLTIVAZIONE PER USO PERSONALE (COLTIVAZIONE CD. DOMESTICA) È REATO?

Per quanto possa sembrare incredibile, la coltivazione di marijuana (anche di una sola piantina sul balcone di casa) è considerata sempre reato a condizioni che la pianta possieda una efficacia drogante anche minima (cfr. approfondimento sulla coltivazione di marijuana).

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 Per saperne di piu' si veda anche il Manuale di Autodifesa sui controlli a cura del Collettivo Infoshock Torino Coordinamento Operatori Bassa Soglia del Piemonte (2011).