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Termine a difesa deve essere congruo (Cass. 51567/16)

2 dicembre 2016, Nicola Canestrini

Il nuovo difensore d'ufficio o di fiducia nei casi di "rinunzia, revoca o incompatibilità" ha diritto ad un termine a difesa congruo, configurandosi altrimenti una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in quanto incide sull’assistenza dell’imputato) che dunque va eccepita immediatamente.

L''unica eccezione, di creazione giurisprudenziale, à qualora la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva, bensì ci si trovi in presenza di un c.d. abuso delle facoltà processuali (per tale intendendosi l’utilizzo arbitrario di strumenti giuridici, tale da trasmodare in patologia processuale, dunque in abuso, in mero strumento di paralisi o di ritardo avente come scopo non la difesa nel processo, ma dal processo; ciò in contrasto e a pregiudizio dell’interesse obiettivo dell’ordinamento e di ciascuna delle parti a un giudizio equo celebrato in tempi ragionevoli).

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 novembre – 2 dicembre 2016, n. 51567

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 18.12.2015, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pisa del 19.2.2013, con la quale D.N. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 707 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di riconoscimento della responsabilità dell’imputato ed in punto di trattamento sanzionatorio con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) in relazione all’art. 108 cod. proc. pen., per essere nulla l’ordinanza con la quale è stato concesso al difensore di ufficio un termine a difesa inferiore alle 24 ore.
2.2. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) in relazione
all’art. 108 cod. proc. pen., per essere nulla la sentenza per nullità derivata derivante dalla inadeguatezza del termine a difesa concesso.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere accolto.
1. In relazione al primo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione
del termine previsto dall’art. 108 cod.proc.pen., si evince dal verbale dell’udienza in data 18.12.2015 della Corte di appello di Firenze che, per l’imputato D.N. , sino a quel momento difeso dall’avvocato di fiducia Nicola Gribaldi, si presentava l’avv. Marco Meoli, depositando atto di
nomina a difensore, risalente al giorno precedente, con revoca di ogni altro patrocinio; alla richiesta del termine a difesa, attesa la rappresentata impossibilità di adeguata preparazione della stessa, il collegio di appello rispondeva concedendo un differimento di circa 40 minuti della trattazione effettiva del caso, attesa la non complessità del procedimento. L’avv. Meoli, pur dando corso al mandato ricevuto, eccepiva immediatamente la violazione delle garanzie difensive.
2. Osserva questo Collegio che l’art. 108 cod. proc. pen. prevede la concessione di un congruo termine a difesa, con riferimento alle situazioni di difensore nominato d’ufficio o di fiducia in sostituzione del precedente nei casi di "rinunzia, revoca o incompatibilità". La prescrizione non è espressamente accompagnata da una specifica sanzione di nullità in caso di sua violazione; ciò non di meno, l’eventuale violazione determina, secondo orientamenti consolidati, una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incide sull’assistenza dell’imputato. Nel caso di specie, la relativa eccezione risulta tempestivamente sollevata.
Secondo gli insegnamenti delle SS.UU. di questa corte, cui il Collegio intende aderire (cfr. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251497), deve ritenersi che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non integrino nullità qualora la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva, bensì ci si trovi in presenza di un c.d. abuso delle facoltà processuali (per tale intendendosi l’utilizzo arbitrario di strumenti giuridici, tale da trasmodare in patologia processuale, dunque in abuso, in mero strumento di paralisi o di ritardo avente come scopo non la difesa nel processo, ma dal processo; ciò in contrasto e a pregiudizio dell’interesse obiettivo dell’ordinamento e di ciascuna delle parti a un giudizio equo celebrato in tempi ragionevoli).
Al di fuori di tali eccezionali casi, invece, il presidio garantista del termine a difesa, previsto dalla norma in questione, non pare invero revocabile in dubbio.
Nella vicenda di specie, a fronte di una nomina a difensore risalente ad un giorno prima dell’udienza (con le comprensibili esigenze di preparazione della difesa che comporta), nessuna strategia diretta ad abusare del processo è stata rilevata dalla Corte di appello, limitatasi ad assegnare un termine difforme dal dettato legislativo, palesemente del tutto incongruo rispetto alla adeguata preparazione di qualsiasi difesa, con il semplice richiamo alla non complessità del procedimento, per giunta in assenza di esplicitate ragione di urgenza (né all’epoca del giudizio di secondo grado la prescrizione poteva certo dirsi imminente).
3. Neppure la prevista ultrattività del precedente mandato difensivo (desumibile dal tenore dei commi 2 e 3 dell’art. 107 cod.proc.pen.) può rilevare nella fattispecie, attesa l’assenza del vecchio difensore fiduciario e la mancata nomina di sostituti dello stesso.
4. Dalle considerazioni che precedono deriva la nullità dell’ordinanza
dibattimentale che ha concesso al difensore di fiducia un termine non congruo per la preparazione del processo, oltre alla nullità derivata della sentenza impugnata; a tali dichiarazioni consegue il rinvio del processo ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.