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La citazione come testimone nel processo penale: diritti e doveri del testimone nel processo penale

23 febbraio 2013, Nicola Canestrini

Ogni cittadino può essere citato quale testimone in un processo penale e - nel momento in cui il Giudice autorizza le parti alla citazione - il testimone ha il dovere di presentarsi per rendere la sua testimonianza e di riferire solo ed esclusivamente il "vero".

1. La testimonianza

Ai sensi dell'art. 198 c.p.p. (rubricato "obblighi del testimone") la persona citata come testimone in un processo penale ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Vi è l'obbligo di presentazione anche nel caso in cui si ritenga di non sapere nulla di importante per il processo penale.

Nel processo penale interessano i fatti, non le opinioni, non i "si dice" (voci correnti, pettegolezzi, ...).

Il testimone riferisce ciò che egli ha visto o sentito in prima persona, non già quel che qualcuno gli ha detto di aver visto o sentito (salvo indicare nome e cognome della persona che gli ha riferito quel che sta raccontando: questa persona, chiamata testimone "de relato" che vuol dire "per sentito dire", potrà poi essere a sua volta chiamata per confermare i fatti).

Ch è stato citato deve dunque presentarsi per il giorno e l'ora indicata: è consigliabile farsi aiutare a chiedere al cancelliere nell'aula a che punto è l'udienza e quanto ci sarà da aspettare, segnalando anche eventuali urgenze o esigenze (lavoro, treno, allattamento, ...)..

Si noti che purtroppo l'ora indicata sulla citazione non è affato vincolante per il giudice: è dunque bene programmarsi per una assenza che duri almeno tutta la mattina; in caso ci si debba allontanare dopo essere comparsi in tribunale, lo si segnali al cancelliere o al carabinieri di udienza.

Sebbene la legge preveda che i testimoni che hanno già risposto debbano stare in locali diversi da quelli che sono in attesa di deporre, normalmente tutti aspettano davanti all'aula; a garanzia della sua genuninità, il testimone non può entrare nell'aula prima di essere sentito, ma dopo la sua deposizione di regola può restare a seguire l'udienza.

È possibile farsi accompagnare da parenti o amici, che in caso di dibattimento potranno assistere a tutto il processo in aula, rimanendo seduti negli spazi riservati al pubblico (a meno che non siano essi stessi testimoni).

Il testimone verrà chiamato dalla parte che lo ha citato o dal Carabiniere d'udienza quando sarà il suo turno, dovrà sedersi su una sedia ben visibile a tutti, dovrà qualificarsi con nome cognome e data di nascita (meglio tenere a portata di mano un documento di identità e spegnere il telefonino), e - parlando al microfono, dato che le testimonianze sono registrate per esser trascritte parola per parola - dovrà leggere il giuramente di rito stampato su un foglio che verrà indicato al momento oppotuno dal giudice:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza."

In Italia non si giura sulla bibbia, non si alza la mano destra, non esiste il martelletto .. e  il giudice non si chiama "vostro onore" (ma "signor giudice"). 

Inizieranno poi le domande: prima della parte che ha citato il teste (accusa o difesa), poi l'altra, poi eventualmente il giudice. 

E' consigiliabile ascoltare bene le domande, facendosele ripetere se non sono chiare: in caso i ricordi siano vaghi, è meglio specificarlo ("mi sembra di ricordare che .."). Se non si ricorda quanto richiesto, è meglio specificarlo con chiarezza anche in caso di insistenza ("mi dispiace, proprio non ricordo").

Il fatto di aver già deposto (probabilmente anni prima) davanti all'autorità di polizia (come "persona informata sui fatti") non esime dal presentarsi come testimone in tribunale; è bene sapere che il giudice non conosce la precedente deposizione (che invece sarà conosciuta alle parti, cioè ad accusa e difesa).

In caso si dicano cose diverse da quanto già riferito all'autorità di polizia, chi interrogherà farà la cd. "contestazione", esporrà cioè la precedente dichiarazione e chiederà conto della difformità.

Solo ciò che viene detto al processo sarà utilizzabile come prova a favore o contro l'imputato.

Anche se può essere spiacevole, il nostro sistema è basato sull'esame incrociato, che ha il suo fulcro nel cd. "controesame" della controparte.

Importante:

  1. non si tratta una questione persnale: PM e avvocato difensore hanno l'obbligo di verificare la attendibilità della testimonianza;
  2. il processo non è contro il testimone;
  3. l'accusato è innocente sino a prova contraria: il controesame serve per far diventare la testimonianza una prova.

 Il fatto di essere stato indicato come testimone da una parte NON significa che "si sta dalla sua parte", dato che il testimone deve comunque rispondere secondo verità. Non è possibile opporre ragioni di riservatezza (privacy) alle domande, né conviene arrabbiarsi. E no, non si può rispondere "perchè lo vuole sapere?" o domande simili ("cosa c'entra?", ..)  a chi rivolge una domanda. 

 I "prossimi congunti" dell'imputato (coniuge, figli, genitori, fratelli, ..) così come i conviventi hanno diritto di essere avvertiti della facoltà di astenersi dalla testimonianza: se rispondono, sono tenuti a dire la verità.

La falsa testimonianza, come quella reticente, viene severamente punita. In caso vi siano state minacce in relazione alla testimonianza, è bene specificarlo sin dall'inizio.

2. In caso di impedimento a presentarsi

Nel caso in cui sussista o sopravvenga una circostanza che rende impossibile essere presenti in udienza, il testimone è tenuto ad avvisare tempestivamente l'autorità giudiziaria o la parte processuale che ha trasmesso la citazione, segnalando le ragioni dell'impedimento.

Ciò può avvenire con fax o raccomandata intestata, ad esempio, alla cancelleria penale del Tribunale che compare sulla citazione a testimone, segnalando (si veda il fac simile in calce):

- tribunale e sezione

- nome del giudice (se conosciuto)

- nome dell'imputato (se conosciuto)

data dell'udienza

- il numero di registro che compare sull'avviso (che altro non è che il numero che contraddistingue la causa, indicato con l'acronimo r.g. per il giudice, o r.g.n.r. per l'accusa).

- il motivo dell'impedimento (che deve essere serio).

Se il giudice riterrà fondato l'impedimento, sarà disposta una nuova citazione per una successiva udienza che verrà comunciata sempre tramite un atto formale.

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l'impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre che il testimone sia accompagnato coattivamente dalla forza pubblica e potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da €51 a €516 a favore della cassa delle ammende, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.

E' possibile chiedere la revoca della sanzione specificando le ragioni della mancata precedente comparizione (indirizzo sbagliato o vecchio, tesmpo trascorso tra recapito dell'avviso e udienza, ...).

 

3. Il rimborso delle spese del testimone

Testimoniare è un dovere civico: chiunque può aver bisogno di affermare le proprie ragioni in tribunale e contribuire a formare decisione giudiziarie giuste è interesse di tutti.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, agli artt. 45-48), prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un?indennità (ai limiti del ridicolo) per l?impegno prestato.

Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l?Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l?Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Spetta, inoltre, l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.

Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

L?art. 71 del TUSP prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni ed ai loro accompagnatori, siano corrisposte a domanda degli interessati.La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza e deve essere indirizzata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. Si consiglia di richiedere immediatamente tale rimborso (come anche il certificato da presentare al datore di lavoro; normalmente provvederà il cancelliere in udienza).

 

4. La sentenza 63/2005 della Corte Costituzionale

La sentenza, di cui si riporta il dictum maggiormente incisivo, risolve due questioni di legittimità costituzionale riguardanti le modalità di esame "protetto" del teste maggiorenne infermo di mente, persona offesa da reato sessuale, nelle rispettive ipotesi di incidente probatorio e di esame dibattimentale; essa dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno" e dell'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

Dice - con la consueta chiarezza - la Corte:

"Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell?ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa ratio decidendi della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne, e rispettivamente per il minore, dall?art. 398, comma 5-bis (richiamato dall?art. 498, comma 4-bis) e dall?art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen., del ricorso, alle modalità "protette" di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l'opportunità.

Rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati all'intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subìte, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in un'esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità.

D'altra parte l'adozione, in questi casi, di speciali modalità "protette" di assunzione della prova, quanto a luogo, ambiente, tempo, assistenza di persone che conoscano il teste o di esperti, nonché a modi concreti di procedere all?esame, non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma, al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima, suscettibile di essere pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie (cfr. sentenze n. 283 del 1997, n. 114 del 2001, n. 529 del 2002).

L'apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell?infermo di mente, a siffatte speciali modalità, previste dal legislatore nel caso di testimonianza del minore o del minore infrasedicenne, deve essere rimesso al giudicante, in relazione alla varietà possibile di situazioni (cfr. ancora sentenza n. 283 del 1997)."

 

***

Fac simile di avviso di impedimento

Spettabile
Tribunale di Topolinia
Sezione .... penale - Giudice Dottor ...
raccomandata a.r.

anticipata via fax al numero ...

Oggetto: impedimento a presenziare per l'udienza del GIORNO MESE ANNO nel procedimento numero r.g. (registro generale) .. a carico di ...


Il sottoscritto NOME COGNOME, citato a testimoniare nel processo penale per il prossimo GIORNO MESE ANNO alle ore ... nel procedimento penale registro generale (r.g.) .../... a carico di .... è a comunicare il proprio impedimento per tale data perchè .. (motivo specifico dell'impedimento, possibilmente allegando documenti giustificativi; si può anche allegare una fotocopia della citazione ricevuta).

Il sottoscritto si rende ovviamente disponibile a comprire alla prossima fissanda udienza.

Con osservanza, firma.

***

 

Allegati (con estratti rilevanti per la testimonianza):

- Testo unico delle spese di giustizia

- Codice di procedura penale sugli obblighi, limiti e modalità della testimonianza

- Codice penale sulla testimonianza e sulla ritrattazione

 

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ATTENZIONE!

La materia degli obblighi del testimone e della possibilità di opporre il diritto al silenzio e dunque rifiutarsi di testimoniare (per es. per non autoincriminarsi) è materia complessa ed è consigilabile ricorrere ad un avvocato penalista (tenuto al segreto professionale) per evitare di essere incriminato.

 

 

***

Estratto dal

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)

 

Titolo VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile



Art. 45 (L) - (Indennità per testimoni residenti)
1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all?interno del Comune in cui ha sede l?ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l?indennità di euro 0,36 al giorno.



Art. 46 (L) - (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)
1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall?autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l?indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l?indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell?esame. Quest?ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.



Art. 47 (L) - (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)
1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell?articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.



Art. 48 (L) - (Testimoni dipendenti pubblici)
1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l?integrazione, sino a concorrenza dell?ordinario trattamento di missione, corrisposta dall?amministrazione di appartenenza.

 

Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza



Art. 71 (L) - (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all?autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l?espletamento dell?incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l?importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell?avviso di pagamento di cui all?articolo 177.

***

Estratto dal

Codice di Procedura Penale

LIBRO TERZO - PROVE
TITOLO II - Mezzi di prova
Capo I - Testimonianza

 

 

Art. 194. 
Oggetto e limiti della testimonianza.

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova . Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonchè alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico nè esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Art. 195. 
Testimonianza indiretta.

1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

Art. 196. 
Capacità di testimoniare.

1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

Art. 197. 
Incompatibilità con l'ufficio di testimone.

1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonchè il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter.

Art. 197-bis. 
Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone.

1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. (1)
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3. (1)
(1) La Corte costituzionale con sentenza 21 novembre 2006, n. 381 ha dichiarato l?fillegittimità dei commi 3 e 6 del presente articolo nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione ?sper non aver commesso il fatto?t divenuta irrevocabile.

Art. 198. 
Obblighi del testimone.

1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

Art. 199. 
Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.

1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.

Art. 200. 
Segreto professionale
.
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 201. 
Segreto di ufficio.

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria , i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

Art. 202. 
Segreto di Stato.

1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

Art. 203.
Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchè il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite nè utilizzate.
1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati nè assunti a sommarie informazioni.

Art. 204. 
Esclusione del segreto.

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 205.
Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato.

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.

Art. 206. 
Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici.

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

Art. 207. 
Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti.

1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perchè proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

 

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Estratto dal

Codice Penale

 

ART. 372 FALSA TESTIMONIANZA

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all?Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte cio? che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

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ART. 376 RITRATTAZIONE

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, nonchè dall?articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.