Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

MAE, non necessaria la risposta alla richiesta di informazione suppletive (Cass. 43135/17)

26 settembre 2017, Cassazione penale e Nicola Canestrini

La mera carenza della documentazione prevista a corredo del mandato di arresto europeo ovvero richiesta dall'autorità giudiziaria italiana non integra una violazione di legge che inficia la procedura e la decisione di consegna laddove l'obbligo di verifica rimesso all'autorità giudiziaria italiana, ed il correlativo onere di motivazione, possano essere assolti attraverso la documentazione esistente agli atti.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

sentenza 20.09.2017

(ud. 15/09/2017), n. 43135

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - rel. Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.C., n. a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza dell'1/8/2017 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIORDANO Emilia Anna;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARDIA Delia che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;

udito per il ricorrente il difensore, avv. V.G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di B.C., richiesta con mandato di arresto europeo del 6 giugno 2017, per la esecuzione del mandato di cattura del 24 aprile 2017 del Tribunale di Duisburg, in relazione ai reati di truffa professionale e da banda, relativi, in particolare, a 75 episodi di truffa, commessi in (OMISSIS) ed altri luoghi tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS). Il delitto di truffa è punito dal codice penale tedesco all'art. 263 c.p. tedesco, commi 1, 5, 22, 23, 25 comma 2.

1.2 Nella sentenza impugnata si dà atto che dagli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria tedesca, anche a seguito di specifica richiesta ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, emerge il coinvolgimento del B. nella organizzazione e commissione di una serie di truffe in danno di operatori commerciali tedeschi, con il conseguimento di un profitto ascendente ad oltre 350.000,00 Euro. Le condotte truffaldine sono state realizzate attraverso varie società, acquirenti di merci e, precisamente, mediante 25 episodi di acquisto di merce da parte della società Pronto Cash and Carry GmbH e 50 operazioni di acquisto a nome della società L&V GmbH, entrambe operanti a (OMISSIS) mentre la merce veniva stoccata, ai fini della vendita, nei locali della società Super Cash and Carry GmbH e della ditta Norma Feinkost, in (OMISSIS). Secondo l'accusa il B. aveva agito quale braccio destro del co-indagato P.D.A. accettando e acquisendo materialmente la merce oggetto di acquisto truffaldino; occupandosi degli spostamenti nel territorio della co-indagata P.I., alias K.C., funzionali alla effettuazione di ordinativi di merce sotto falso nome; facendo la spola tra le sedi delle società indicate; gestendo personalmente la cassa contanti delle società e controllando tutti gli affari tramite operazioni bancarie on line. A fondamento dell'accusa sono indicate, oltre alla risultanze delle indagini, tra le quali i documenti e conti correnti delle società, le dichiarazioni rese dal coindagato, W.F., amministratore delegato della Super Cash and Carry GmbH, e dalle persone offese, in particolare S.G., che ha fatto riferimento all'odierno ricorrente, conosciuto con il diminutivo di (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il difensore del B. articolando motivi di impugnazione, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, con i quali deduce plurimi profili di violazione della legge processuale, della L. n. 69 del 2005, artt. 2 e 6, art. 17, comma 4, e dell'art. 4 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Rileva, con il primo motivo di ricorso, la incompletezza degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria tedesca, in risposta alla richiesta inoltrata dalla Corte di appello, e, segnatamente, della relazione a norma della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, sui fatti addebitati al B. poichè erano stati trasmessi unicamente il mandato di cattura nazionale del 24 aprile 2017, e due provvedimenti del Tribunale di Duisburg del 13 luglio e 17 luglio 2017 dai quali non si evince il tenore delle dichiarazioni accusatorie di S.W. e G.. Tale mancanza si risolve nella impossibilità di verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perchè non consente di individuare le evidenze fattuali a carico della persona richiesta in consegna. Inoltre, la decisione, in mancanza della relazione, contravviene al tenore dell'ordinanza, mai revocata, con la quale la Corte di appello aveva chiesto la integrazione degli atti a fondamento del mandato di arresto europeo, che non consentiva la individuazione degli specifici elementi indiziari a carico del B., mancanza alla quale neppure sopperisce, attesa la sua genericità, il mandato di cattura inoltrato dall'autorità giudiziaria tedesca in presenza di ben 73 episodi truffa ascritti al B.. Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata, con riguardo alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t) - e connessi vizio di motivazione - perchè gli elementi di prova dichiarativa indicati, nell'ambito di un procedimento afferente a diverse persone e numerosi illeciti contestati nulla aggiungono al mandato di cattura sul punto della responsabilità del B.. Analoghi vizi inficiano il provvedimento impugnato poichè la Corte di appello non ha verificato, in concreto, quali saranno le condizioni di detenzione del B. in presenza del rischio di trattamento inumano e degradante al quale il B. potrebbe essere esposto tenuto conto del numero, molto elevato di detenuti migranti nel Paese che ha richiesto la consegna.


Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo il quale l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), non costituisce di per sè causa ostativa alla consegna, quando la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consente all'autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge. (Sez. 6, n. 38850 del 20/10/2011, Estrada Ortiz, Rv. 250793). Nè inficiano la decisione di consegna la circostanza che lo Stato richiedente non dia corso alla richiesta integrativa (formulata ai sensi della L. n. 69 del 2005, artt. 6 e 16), qualora il mandato di arresto europeo e l'ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa (Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, Bertinato, Rv. 262805). In altre parole, la mera carenza della documentazione prevista a corredo del mandato di arresto europeo ovvero richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, non integra una violazione di legge che inficia la procedura e la decisione di consegna laddove l'obbligo di verifica rimesso all'autorità giudiziaria italiana, ed il correlativo onere di motivazione, possano essere assolti attraverso la documentazione esistente agli atti. Nè assume rilievo la circostanza che non sia stata revocata l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva richiesto gli atti trattandosi di decisione allo stato degli atti e, nel caso, di fatto superata dalle ulteriori informazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria tedesca a chiarimento ed esplicazione del contenuto, più generico, del mandato di arresto europeo, informazioni consistenti nel mandato di arresto genetico e nei decreti adottati dall'autorità giudiziaria tedesca a seguito di reclamo del B..

3. E' altresì manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Ai fini della verifica del compendio indiziario descritto nel mandato di arresto europeo posto a fondamento della sentenza impugnata, la Corte di appello, ha richiamato le fonti di prova a carico del B. costituite dalle dichiarazioni rese dal coindagato W.F. che avevano consentito di ricostruire il ruolo di fatto svolto nell'ambito della società di cui il W. era amministratore delegato ed il pieno coinvolgimento della persona chiesta in consegna nella ricezione e consegna della merce acquistata; nella emissione delle fatture in uscita; nella gestione della cassa dei contanti e degli ordinativi on line oltre che nei rapporti, secondo le stesse modalità, con le banche, attività che l'indagato svolgeva facendo il pendolare, e all'uopo utilizzando auto aziendali, con la città di (OMISSIS) ove si trovavano i magazzini di stoccaggio delle merci acquistate e dove si trovavano i magazzini intestati alla società Pronto Cash and Carry e alla ditta N.F.. E tali dichiarazioni, secondo la sentenza impugnata, hanno trovato riscontro sia nelle dichiarazioni rese dalla teste S. - che ha individuato come contraddittore delle vendite proprio il ricorrente - sia nella documentazione sequestrata. A ciò deve aggiungersi che il W. - per come si evince dal fl. 2 del mandato di arresto -, aveva mansioni esecutive sia presso la sede della Pronto Cash and Carry GmbH che presso l'altro locale di stoccaggio della merce, già facente capo alla ditta individuale N.F.. La Corte di appello ha, quindi, verificato, sulla scorta della documentazione complessivamente acquisita attraverso gli atti inviati dall'autorità giudiziaria tedesca e, in particolare, attraverso il contenuto del mandato di arresto e dei decreti del Tribunale di Duisburg del 13 e del 26 luglio 2017, le ragioni poste a fondamento del mandato di arresto europeo, pervenendo alla conclusione, del tutto logica e coerente con le finalità della delibazione rimessa all'autorità giudiziaria italiana ai fini della verifica dei presupposti legittimanti la richiesta di consegna, la sussistenza di un compendio indiziario seriamente evocativo dei fatti-reato commessi dalla persona di cui si chiede la consegna, conclusione alla quale non osta nè il numero degli indagati, poichè direttamente al B. fanno riferimento le dichiarazioni del W. che ne descrivono ruolo e mansioni nelle società coinvolte nella truffa, nè il numero degli episodi e ciò perchè si tratta di condotte seriali, riconducibili, in buona sostanza, ad operazioni commerciali che facevano capo a due società, essenzialmente, alla Pronto Cash and Carry con riguardo agli acquisti contestati dai nn. 1 a 25 della contestazione e alla L&V, GmmH per i rimanenti episodi, infine perchè le dichiarazioni del W. coinvolgono il B. non solo nelle singole operazioni di acquisto della merce ma nella girandola di società alle quali faceva capo l'attività truffaldina, così consentendo di ricostruirne il ruolo e tenuto conto che nelle predette società anche il W. era pienamente inserito poichè, oltre ad essere amministratore delegato della società Super Cash and Carry GmbH, svolgeva mansioni di fatto anche nelle altre società (cfr. pag. 2 del mandato di cattura in atti).

4. Infatti la verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana della sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma 4, L. n. 69 cit. la consegna della persona ricercata, richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna ma non è affatto necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali, che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, essendo, viceversa, riservata la valutazione in concreto della stessa all'autorità giudiziaria del paese emittente (Sez. U. n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235349 e, ex multis Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, Stoyanov, Rv. 257466), e a tale verifica va correlato l'assolvimento dell'onere di motivazione rimesso alla Corte di appello, nel caso, come accennato, compiutamente assolto.

5. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico. Perchè possa essere rifiutata la consegna è necessario che sussista un "serio pericolo" che la persona sia sottoposta alla tortura o a pene e trattamenti inumani o degradanti, mentre, nella specie, non è stata neppure prospettata una effettiva condizione di sovraffollamento dei luoghi di detenzione, se non la mera ipotesi che, in ragione del numero di immigrati detenuti in Germania, possa crearsi un pericolo di sovraffollamento delle carceri.

6. La decisione di consegna, in presenza di mandato di arresto europeo cd. processuale al quale al quale è inapplicabile il rifiuto di consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), va integrata con la previsione che la consegna è subordinata, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), al reinvio della persona nel territorio dello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente irrogate, salvo che non vi sia un'espressa diversa richiesta dell'interessato (Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, Damean, Rv. 259683), statuizione obbligatoria, tenuto conto che il B. è cittadino italiano, e che può essere prevista con la presente sentenza, senza necessità di annullamento con rinvio della decisione impugnata.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro duemila.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Dispone che la consegna di B.C. sia subordinata alla condizione che il medesimo, dopo essere stato processato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017