Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

No all'estradizione verso Turchia: non rispetta i diritti umani (Cass. 32685/10)

8 luglio 2010, Cassazione penale

L'art. 698, primo comma, c.p.p. sancisce che "Non può essere concessa l'estradizione [..] quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto [..] a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona" (Turchia).

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI PENALE, SENTENZA 8 LUGLIO - 3 SETTEMBRE 2010, N. 32685

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione, ex art. 706 c.p.p., contro la sentenza pronunciata in data 22.12.2009, con cui la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di riestradizione avanzata dalla Repubblica di Turchia nei confronti di N.S. per l'esecuzione dei seguenti provvedimenti: mandato di arresto contumaciale n. 2004/57 emesso il 25 dicembre 2006 dalla Presidenza della Corte d'assise n. 6 di Adana, finalizzato al giudizio per il reato di partecipazione all'organizzazione terroristica denominata PKK; mandato di arresto contumaciale della 10ª sezione della Corte d'assise di Istanbul (causa n. 2008/297, istruzione n. 1997/65) emesso il 15 aprile 2008 per partecipazione all'organizzazione terroristica PKK; mandato di arresto contumaciale della 4ª sezione della Corte d'assise di Van (causa n. 2008/363, istruzione n. 1999/592) emesso il 17 marzo 2008 per compimenti di atti finalizzati alla separazione di una parte del territorio dello Stato turco.

2. La Corte territoriale ha fondato la decisione, ai fini di cui all?art. 698.1 c.p.p., (pericolo di sottoposizione dell?imputato ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona), sulla sentenza con cui il Tribunale olandese di Maastricht, in data 5.12.2006, ha negato l?estradizione del Seven, richiesta dalla Repubblica di Turchia, per gli stessi fatti di cui al presente procedimento, ritenendo accertato che il Seven era stato sottoposto a torture per la durata di quindici giorni in relazione ai fatti di cui ai mandati di arresto per i quali era stata formulata richiesta di estradizione.

3. Il Procuratore generale ricorrente deduce:

a) ?l'inidoneità e incompletezza del documento prodotto dalla difesa, denominato sentenza del Tribunale di Maastricht?, per mancata acquisizione della copia conforme della sentenza, con allegata traduzione giurata della stessa;

b) la mancanza nella predetta sentenza di alcun accertamento giudiziale;

c) l?inidoneità dei fatti in essa richiamati a fondare una ragionevole previsione di violazione di diritti umani da parte della Repubblica di Turchia nel 2009.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non merita accoglimento.

4.1. Il primo motivo è inammissibile. Come emerge dallo stesso ricorso, il pubblico ministero non mosse obiezioni alla produzione documentale della difesa né richiese che la Corte d?appello disponesse alcuna supplementare verifica d?ufficio, cosicché deve ritenersi inammissibile, per genericità, la proposizione di un motivo di ricorso fondato su ragioni formali senza neppure la prospettazione che la sentenza prodotta dalla difesa e acquisita sia, in tutto o in parte, difforme da quella pronunciata dal Tribunale di Maastricht.

4.2. Il secondo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto ritiene il Pubblico Ministero, dalla predetta sentenza (acquisita e apprezzata a norma dell?art. 238-bis c.p.p.) risulta che il Tribunale di Maastricht ha valutato non soltanto le dichiarazioni dell?estradando, ma anche quelle del teste Cen Soylu del 29 ottobre 2006, pervenendo alla conclusione che il Seven, nel 1989, era stato sottoposto a tortura da parte di funzionari dello Stato Turco, che la domanda di estradizione è collegata all?affiliazione di Seven al PKK e che ?è sufficientemente stabilito che la tortura di Seven ha avuto luogo in relazione al fatto per il quale l?estradizione è stata richiesta?.

Ciò è stato ritenuto una ?violazione completa? dell?art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell?uomo, che vieta in maniera assoluta torture, pene e trattamenti inumani e degradanti.

4.3. Infondato è pure il terzo motivo, che censura la decisione della Corte d?appello per essersi fondata su una situazione precedente e non più attuale, utilizzando come riscontro documenti di Amnesty International del 1989 e ignorando l?evoluzione che si è determinata nella Repubblica di Turchia.

A prescindere dalla genericità del rilievo, non avendo il ricorrente neppure prospettato, non che documentato, che attualmente la situazione dei diritti umani in Turchia è conforme allo standard richiesto dalla Convenzione europea dei diritti dell?uomo, rileva il Collegio che la Corte d?appello si è fondata su una sentenza del Tribunale olandese del 2006, che è confortata non soltanto da relazioni e rapporti risalenti nel tempo, ma da documenti e prese di posizione istituzionali internazionali, oltre che da analisi e rapporti di organizzazioni non governative, internazionalmente riconosciute come affidabili, che hanno documentato anche per gli anni più recenti ?denunce di tortura e altri maltrattamenti e di eccessivo impiego della forza da parte delle forze dell?ordine? (rapporti sui diritti umani 2008 e 2009 di Amnesty International) e ?pochi progressi per migliorare la situazione dei diritti umani?, con segnalazione ?di casi di tortura e altri maltrattamenti e ... di processi iniqui, soprattutto ai sensi della legislazione antiterrorismo? (rapporto 2010).

Sull?utilizzabilità di tali rapporti, come fonti di documentazione di situazioni di violazione di diritti umani, va ricordato che proprio i rapporti di organizzazioni non governative (come Amnesty International e Human Rights Watch) sono stati ritenuti utilizzabili anche dalla Corte europea dei diritti dell?uomo per affermare che l?espulsione verso un Paese dove si pratica la tortura integra una violazione dell?art. 3 della Cedu (caso Saadi c. Italia, sentenza 28 febbraio 2008 della Grande Camera della Corte europea).

In conclusione, correttamente la Corte d?appello di Roma ha negato la sussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di estradizione di Nedim SEVEN, avanzata dalla Repubblica Turca, in presenza di ?ragione per ritenere che l?imputato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti a configurare violazione di uno dei diritti fondamentali della persona? (art. 698.1 c.p.p.).

Altrettanto correttamente il concreto pericolo di tali atti nei confronti dell?estradando è stato desunto dalla pregressa esperienza di tortura patita dallo stesso Seven, accertata con sentenza del tribunale di Maastricht, e dall?esame dei rapporti di affidabili organizzazioni non governative, sulla situazione di mancato rispetto dei diritti umani in Turchia, con particolare riferimento all?art. 3 della CEDU (L. 4 agosto 1955, n. 848), che non soltanto vieta torture, pene e trattamenti inumani e degradanti, ma prescrive anche il divieto di refoulement, ovvero di rimpatrio a rischio di persecuzione, divieto assoluto, che si applica ad ogni persona, senza considerazione né del suo status né del tipo d?imputazione o di condanna, ed indipendentemente dalla natura del trasferimento, comprese l?estradizione o l?espulsione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all?art. 203 disp. att. c.p.p.

Presidente Agrò - Relatore Ippolito

Approfondimenti: