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Serio pericolo per i diritti fondamentali per MAE: che fare? (Cass. 47893/17)

6 novembre 2017, Cassazione penale e Nicola Canestrini

Quando risulti un serio pericolo di violazione dei diritti fondamentali nello Stato che ha emesso un mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria deve procedere alla richiesta di informazioni complementari allo Stato richiedente, fissando un termine adeguato che non potrà comunque essere superiore ai trenta giorni, al fine di accertare se la persona richiesta in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria ed, in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all'interessato.

La consegna richiesta dalla autorità giudiziaria richiedente (qui: Romania) potrà essere disposta solo a seguito della ricezione di specifiche informazioni, sulla base delle quali possa escludersi nei confronti del consegnando il rischio di trattamento degradante.

Tale delibazione dovrà essere condotta secondo i parametri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine allo spazio individuale intramurario conforme agli standard europei; sul punto il giudice del rinvio terrà conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che lo stesso va individuato in uno spazio almeno pari almeno a tre metri quadrati "calpestabili" richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sul punto.

Ove tali assicurazioni non pervengano in tempo ragionevole, la Corte di Appello potrà pervenire al rigetto della richiesta allo stato degli atti; laddove, invece, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione faccia pervenire, successivamente e comunque entro un termine ragionevole, le suddette informazioni, il giudicato allo stato degli atti formatosi sul rifiuto della consegna, pur rendendo irretrattabili le altre questioni già decise, non preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole alla consegna, in relazione ai nuovi elementi sopravvenuti sulle condizioni di futura detenzione.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

sent. 17.10.2017, n. 47893

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.F., nato in (OMISSIS) l'(OMISSIS);

avverso la sentenza del 5/07/2017 della Corte di appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. D'ARCANGELO Fabrizio;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato accertamento della insussistenza del serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni di detenzione nelle strutture penitenziarie rumene.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha disposta la consegna di I.F. all'autorità giudiziaria rumena in attuazione del mandato di arresto europeo emesso relativamente alla esecuzione della pena di sette anni e quattro mesi di reclusione irrogati dalle sentenze emesse in data 27 gennaio 2016 dalla Corte di Appello di Bucarest e del 29 ottobre 2015 della Pretura di Lehliu-Gara, distretto di Calarasi, per plurimi delitti contro il patrimonio.

2. L'avv. B.L.E., nell'interesse di I.F., ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi e, segnatamente:

- la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 2, art. 19, comma 1, lett. a), e art. 18, lett. v), in quanto dalla documentazione agli atti si evinceva che l' I. ignorava di essere stato citato in giudizio quale imputato, nè aveva avuto cognizione della data dell'udienza;

- la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a), in quanto la Corte di Appello di Catania non aveva subordinato la consegna dell' I. al previo rilascio da parte dell'autorità rumene di garanzie ritenute sufficienti per garantire al richiesto in consegna la possibilità di richiedere un nuovo processo;

- la violazione dell'art. 1, paragrafi 3, 5 e 6 della Decisione Quadro 2002/584/JAI, dell'art. 3 Cedu, della L. n. 69 del 2005, art. 2, comma 1, e art. 18, comma 1, lett. h), in ordine al mancato accertamento della insussistenza del pericolo di trattamenti inumani e degradanti per le condizioni di detenzione nelle strutture penitenziarie rumene.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto di aver appreso di essere sottoposto ad indagini, ma non già di essere stato citato in giudizio in qualità di imputato, nè di aver avuto cognizione della data fissata per l'udienza. L' I., pertanto, non si era sottratto volontariamente al processo.

3. Tale motivo si rivela, tuttavia, infondato e, pertanto, deve essere disatteso alla stregua della documentazione pervenuta dall'autorità giudiziaria dello stato emittente.

4. La sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato congruamente che sulla base delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria rumena, mediante la comunicazione del 15 dicembre 2016, era emerso che l' I. nel processo penale celebrato innanzi alla Pretura di Lehliu-Gara, ancorchè citato con mandato di accompagnamento, non era stato interrogato perchè non rintracciabile.

5. Nel processo penale celebrato innanzi alla Corte di appello di Bucarest il condannato era, peraltro, stato sentito quale indagato in data 19 marzo 2014 ed in data 28 aprile 2014 ed, in qualità di imputato, in data 28 aprile 2014, e, pertanto, l' I. sapeva di essere sottoposto a processo penale.

6. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la pronuncia impugnata, in quanto la Corte di appello di Catania, pur essendo stato il mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena irrogata mediante decisione pronunciata in absentia, non aveva subordinato la consegna al rilascio da parte dell'autorità giudiziaria di assicurazioni considerate sufficienti a garantire alla persona richiesta in consegna la possibilità di richiedere un nuovo processo nello stato membro di emissione.

7. Anche tale motivo si rivela infondato.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, è legittimità la consegna ai fini dell'esecuzione di una pena irrogata mediante decisione pronunciata in absentia quando nello Stato membro di emissione sia consentito alla persona richiesta di ottenere un nuovo giudizio una volta venuta a conoscenza della decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti (Sez. 6, n. 25303 del 21/06/2012, Mitrea, Rv. 252724; Sez. 6, n. 9151 del 21/02/2013, Amoasei, Rv. 254473 ed anche Sez. 6, n. 8464 del 16/02/2017, Sgobba, Rv. 268946, non massimata sul punto).

8. Deve, inoltre, escludersi che si versi nel caso di una decisione soggetta al particolare regime previsto dalla L. n. 69 del 2005 per l'esecuzione di una decisione pronunciata in absentia (tra tante, Sez. 6, n. 23573 del 03/06/2014, Moldovan, Rv.262046), in quanto il nuovo codice di rito rumeno, entrato in vigore il primo febbraio 2014 (legge n. 135 del 2010), prevede un apposito meccanismo procedurale che consente al condannato - che non è stato citato a comparire in Tribunale e non è stato informato in qualunque altro modo ufficiale - la riapertura del procedimento, stabilendo specifiche disposizioni per colui che, condannato in contumacia, sia consegnato sulla base di un mandato d'arresto europeo (il termine per proporre la riapertura decorre ex art. 466 dalla data in cui, a seguito della consegna, alla persona è comunicata la sentenza di condanna)(Sez. 6, n. 1741 del 13/01/2017, Durnoi, non massimata; Sez. 6, n. 1945 del 15/01/2016, Mera, non massimata).

9. Secondo l'ordinamento dello Stato di Romania, pertanto, la persona consegnata in base a mandato di arresto europeo per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna pronunciata in absentia può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che lo ha condannato.

10. Il terzo motivo di ricorso si rivela, invece, fondato.

11. L'accertamento relativo alla insussistenza di un serio pericolo di sottoposizione della persona ricercata a trattamenti inumani e degradanti è stato, infatti, integralmente pretermesso dalla Corte di Appello di Catania.

12. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, per effetto dei consolidati principi fissati sul punto dalla Corte EDU (ex plurimis: Corte EDU, Bujorean c. Romania, n. 13054/12; Constantin Aurelian Burlacu c. Romania, n. 51318/12, e Mihai Laurentiu Marin c. Romania, n. 79857/12) e della Corte di Giustizia dell'UE, non può farsi luogo alla consegna allo Stato rumeno, più volte condannato per la verificata inidoneità delle modalità di custodia dei detenuti - conseguente a mancanza di servizi igienici nelle strutture, sovraffollamento, spazi individuali limitati -, ove lo Stato richiesto non solleciti la garanzia di trattamenti per il consegnando in linea con gli standard fissati in sede europea, che risultano gradualmente in corso di attuazione in quel paese, per effetto di nuove disposizioni legislative e per la realizzazione di nuove strutture carcerarie.

13. Si è infatti chiarito che "in tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, il motivo di rifiuto della consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. h), - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - impone all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), di verificare, dopo aver accertato l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicchè a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria" (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296, fattispecie in cui la Corte, in relazione alla situazione delle carceri della Romania, ha chiarito che, in conformità dei principi di mutuo riconoscimento, se, dalle informazioni non venga escluso il rischio concreto di trattamento degradante, l'autorità giudiziaria deve rinviare la propria decisione sulla consegna fino a quando, entro un termine ragionevole, non ottenga notizie che le consentano di escludere la sussistenza del rischio).

14. Alla stregua di tali condivisi principi, pertanto, la Corte di appello dovrà procedere alla richiesta di informazioni complementari allo Stato richiedente, fissando un termine adeguato che, ai sensi dell'art. 16 cit., non potrà comunque essere superiore ai trenta giorni, al fine di accertare se la persona richiesta in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria ed, in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all'interessato.

15. La consegna richiesta dalla autorità giudiziaria rumena potrà essere disposta solo a seguito della ricezione di specifiche informazioni, sulla base delle quali possa escludersi nei confronti del consegnando il rischio di trattamento degradante.

Tale delibazione dovrà essere condotta secondo i parametri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine allo spazio individuale intramurario conforme agli standard europei; sul punto il giudice del rinvio terrà conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che lo stesso va individuato in uno spazio almeno pari almeno a tre metri quadrati "calpestabili" (Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924), richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sul punto (Corte EDU, 21/072007, Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, p.p. 50-51; 29/03/2007, Andrei Frolov c. Russia, n. 205/02, p.p. 47-49; 4/12/2012, Torreggiani c. Italia, n. 43517/09, p. 68).

16. Ove tali assicurazioni non pervengano in tempo ragionevole, la Corte di Appello potrà pervenire al rigetto della richiesta allo stato degli atti; laddove, invece, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione faccia pervenire, successivamente e comunque entro un termine ragionevole, le suddette informazioni, il giudicato allo stato degli atti formatosi sul rifiuto della consegna, pur rendendo irretrattabili le altre questioni già decise, non preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole alla consegna, in relazione ai nuovi elementi sopravvenuti sulle condizioni di futura detenzione.

17. Deve, pertanto, disporsi l'annullamento della pronuncia impugnata perchè venga celebrato un nuovo giudizio dalla Corte di Appello di Catania che proceda a colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le indicate lacune della motivazione impugnata riguardo al mancato accertamento della condizione ostativa di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. h).

La cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017