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Spese legali: i parametri 2014 per la determinazione della parcella dell'avvocato (DM 55/2014)

2 aprile 2014, Nicola Canestrini

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina nuove modalità di liquidazione del compensoche sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti e si applica in caso di mancanza di accordo fra cliente ed avvocato.

Il nuovo testo sui parametri attua la previsione contenuta nell?art. 13, comma 6, della legge professionale n. 247/12 che prevede  che i parametri debbano essere emanati, ogni 2 anni, con decreto del Ministero della Giustizia e su proposta del Consiglio Nazionale Forense.

1. Struttura del regolamento.

Il regolamento n. 55/14 consta di 29 articoli suddivisi in 5 distinti capi:
- disposizioni generali [artt. 1-3];
- disposizioni concernenti l?attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria [artt. 4-11];
- disposizioni concernenti l?attività penale [artt. 12-17];
- disposizioni concernenti l?attività stragiudiziale [artt. 18-27];
- disciplina transitoria ed entrata in vigore [artt. 28 e 29].

Il sistema dei compensi è quindi

  1. diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest?ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall?altro),
  2. strutturato per una liquidazione per fasi.

In generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l?importanza dell?opera prestata: 
l?art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell?avvocato deve essere proporzionato all?importanza dell?opera.
Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l?art. 2233, comma 2, c.c..
Laddove il compenso venga stabilito con accordo, quindi, non vi potrà essere una discrezionalità assoluta nella indicazione del valore economico del compenso stesso, in quanto quest?ultimo dovrà essere riconducibile alla importanza dell?opera prestata e soprattutto dovrà essere proporzionato a quest?ultima.


2. Spese: forfettarie, documentate, accessorie, di viaggio.

L?art. 2, comma 2, stabilisce inoltre che all?avvocato oltre al compenso spetta anche il rimborso delle spese.

Rispetto a queste ultime si deve osservare che spettano:

  • - innanzi tutte le spese documentate in relazione alle singole prestazioni (es. costo delle marche da bollo, delle copie, ..);
  • - le spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.
  • - la spese accessorie, corrispondenti ad una maggiorazione del 10% sul costo del soggiorno del professionista, nel caso in cui abbia sostenuto una trasferta;
  • le spese di viaggio nel caso di utilizzo dell?autoveicolo proprio.

Infine, all'avvocato spetta anche la cosiddetta indennità di trasferta, prevista anch?essa in maniera specifica dal nuovo decreto e calcolata tenendo conto dei costi di soggiorno documentati del professionista, con il limite di un albergo a 4 stelle.

3.Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria.


Innanzi tutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.

Quest?ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto:
- delle caratteristiche, dell?urgenza e del pregio dell?attività prestata;
- dell?importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell?affare;
- delle condizioni soggettive del cliente;
- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l?effettività della prestazione svolta.

Applicazione dei valori medi.

L?art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle.
L?indicazione è senz?altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il Giudice deve iniziare la valutazione complessiva.
Sono previsti poi aumenti e diminuzioni.
L?aumento potrà arrivare fino all?80%, mentre la diminuzione fino al 50%.
Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest?ultima, infatti, l?aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%).

Aumento per la conciliazione giudiziale o per la transazione della controversia.

L?art. 4, comma 6, prevede che tanto nel caso di conciliazione giudiziale, quanto nel caso di trattazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata sino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale.

La liquidazione per fasi.

Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi.

L?art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi:
- di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
- di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.

L?indicazione delle fasi è esemplificativa: quindi l?avvocato ben potrà portare all?attenzione del Giudice un?attività, effettivamente svolta (in forza del principio generale sopra evidenziato), non ricompresa tra quelle espressamente indicate, così da farla valutare per la determinazione del compenso.


Determinazione del valore della controversia.

L?art. 5 del nuovo regolamento prevede i meccanismi per la determinazione del valore della controversia.
La norma introduce regole per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente o per la liquidazione a carico del cliente.
Da segnalare che nel disciplinare questo aspetto il regolamento ha dettato criteri di individuazione, specifici, per determinati tipi di azioni (ad esempio per quelle surrogatorie e revocatorie, o per i giudizi di divisione).
Inoltre ha dettato anche criteri specifici per le cause avanti agli Organi di giustizia amministrativa e per le cause avanti agli Organi di giustizia arbitraria.


La pluralità dei difensori e società professionali.

L?art. 8 del regolamento detta disposizioni in tema di difesa da parte di più avvocati e anche per le società professionali.
Quando più avvocati sono incaricati di una difesa, ciascuno di essi ha diritto di pretendere dal cliente il compenso per l?opera effettivamente prestata. Tuttavia, nel caso di liquidazione a carico del soccombente, sono computati i compensi per un solo avvocato.

separazione e divorzio

L?art. 4, comma 3, stabilisce regole per il procedimento di separazione consensuale e per quello di divorzio a istanza congiunta. Quando assiste ambedue i coniugi nel procedimento di separazione consensuale, o in quello di divorzio a istanza congiunta, il compenso è di regola liquidato con una maggiorazione del 20%.

4. Attività giudiziale penale

L?art. 12 del nuovo regolamento indica i criteri generali per la determinazione del compenso in materia penale.

Tale norma dispone che ai fini della liquidazione si tenga conto:

- delle caratteristiche, dell?urgenza e del pregio dell?attività prestata;
- dell?importanza, della natura e della complessità del procedimento;
- della gravità e del numero delle imputazioni;
- del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- dei contrasti giurisprudenziali dell?Autorità Giudiziaria dinanzi a cui si svolge la prestazione;
- della rilevanza patrimoniale;
- del numero dei documenti da esaminare;
- della continuità dell?impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove si svolge la professione in modo prevalente;
- dall?esito ottenuto, avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente;
- del numero di udienze, pubbliche o in camera di consiglio, diverse da quello di mero rinvio e del tempo necessario all?espletamento delle attività medesime.

L?Autorità Giudiziaria dovrà tener conto innanzitutto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, che potranno essere aumentati, anche in questo caso, fino all?80% e diminuite fino al 50%.

Liquidazione per fasi.

L?art. 12, comma 3, stabilisce, anche per la materia penale, che il compenso venga liquidato per fasi.
Le fasi contemplate in sede penale, sono le seguenti:
- di studio;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria o dibattimentale;
- decisionale.

Prestazioni a favore di soggetti ammessi al patrocinio dello Stato.

Vi sono poi norme che riguardano le prestazioni a favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio: gova ribadire che una volta ammesso al patrocinio l'interessato non dovrà versare nulla a nessun titillo al difensore (né compensi, né spese di viaggio, né costi di copie, ..). Ogni richiesta di denaro rivolta ad un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato è una violazione deontologica che va immediatamente segnalata al consiglio dell'ordine al quale l'avvocato è iscritto.

5. Attività stragiudiziale.

Come già evidenziato all?attività stragiudiziale sono dedicate numerose disposizioni, più precisamente quelle del capo 4] (art. 18-27).
Ciò rappresenta una novità rispetto al vecchio sistema che dedicava all?attività stragiudiziale soltanto una norma e cioè l?art. 3.
Rispetto all?attività stragiudiziale si deve evidenziare che il regolamento individua criteri specifici per la determinazione del valore dell?affare.
Quel che più interessa però ai fini del presente commento è evidenziare come l?art. 19 individui parametri di carattere generale per la liquidazione stragiudiziale.
La norma in questione è estremamente significativa e impone che, per la liquidazione dei compensi di cui si parla, si debba tener conto:
- delle caratteristiche, dell?urgenza e del pregio dell?attività prestata;
- dell?importanza dell?opera, della natura, della difficoltà e del valore dell?affare;
- della quantità e qualità delle attività compiute;
- delle condizioni soggettive del cliente;
- dei risultati conseguiti;
- del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Per il parametro corredato alla difficoltà dell?affare si tiene particolare conto soprattutto dei contrasti giurisprudenziali, ma anche della quantità e del contenuto della corrispondenza intercorsa con il cliente.

Autonoma rilevanza dell?attività stragiudiziale in aggiunta a quella giudiziale.

L?art. 20 stabilisce un ulteriore principio generale.
Più precisamente la norma riguarda le prestazioni stragiudiziali svolte in precedenza, o in concomitanza, con attività giudiziali.
Orbene, nelle suddette ipotesi l?attività stragiudiziale che riveste autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale, è di regola liquidata in via autonoma e in forza dei parametri ad essa specificamente dedicati.


(tratto liberamente da  "Parametri 2014: compensi aumentati, reintroduzione delle spese forfettarie e applicazione analogica" 
di Gianluca Gambogi, Diritto e giustizia, Giuffrè 2014)

 Vai al testo del DM 55/2014 con relativa tabelle

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