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Stabile radicamento in Italia e rifiuto della consegna MAE (Cass, 48432/17)

23 ottobre 2017, Cassazione penale e Nicola Canestrini

Rifiuto della consegna in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo di un cittadino di uno Stato membro che abbia la residenza o la dimora stabile in Italia: per residenza deve intendersi quella effettiva nello Stato di esecuzione e per dimora un soggiorno stabile di una certa durata dal quale si evinca l’esistenza di legami di intensità equiparabili alla residenza.

E' necessario constatare un radicamento reale e non estemporaneo sulla base di elementi come la legalità della presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale, la distanza temporale tra la residenza e la commissione del reato e della condanna pronunciata nello Stato richiedente, la sussistenza in Italia di interessi lavorativi o familiari.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

sentenza 20.10.2017, n. 48432

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.I., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/09/2017 della Corte d'appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Bassi Alessandra;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Rossi Agnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di R.I. formulata con il mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria della Romania, Pretura di Braila, il 26 maggio 2017, ai fini dell'esecuzione della sentenza irrevocabile del 9 maggio 2017 con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione per il reato di furto aggravato continuato in concorso, commesso nell'(OMISSIS). La Corte ha evidenziato che, a seguito dell'annullamento della sentenza da parte di questa Corte - sulla scorta della rilevata necessità di richiedere informazioni individualizzate allo Stato richiedente in ordine al trattamento carcerario cui sarà disposto il consegnando - con nota del Ministero della Giustizia, Amministrazione nazionale Penitenziaria, Penitenziario di Galati, in traduzione autorizzata, le autorità dello Stato richiedente hanno fornito informazioni dettagliate ed individualizzate in merito alla condizione carceraria che sarà applicata al R., secondo le quali egli sarà ospitato in un istituto posto in località vicina al suo domicilio, sarà sottoposto a regime carcerario chiuso e beneficerà, pertanto, di una cella di un minimo di quattro metri quadrati per persona, oggetto di periodiche disinfestazioni e pulizie, avrà la possibilità di proporre querele ad un giudice di sorveglianza per esercitare i propri diritti; è inoltre prevista l'istituzione di un Avvocato del popolo a tutela dei diritti dei detenuti e potranno essere effettuate visite da parte di rappresentanti di organizzazioni non governative a tutela dei diritti dell'uomo.

In rilievo al secondo profilo di doglianza, la Corte ha posto in luce che R. non può vantare nessun stabile radicamento in Italia, essendo la sua presenza sul territorio nazionale del tutto estemporanea.

2. R.I. ricorre avverso il provvedimento, a mezzo del difensore di fiducia Avv. M.F., e ne chiede l'annullamento per violazione di legge penale in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r). Il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere lo stabile radicamento del prevenuto sul territorio nazionale, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 17 luglio 2008, Kozlowski, in particolare trascurando di considerare le dichiarazioni rese dalla zia e dal compagno del ricorrente prodotte in udienza, i quali hanno attestato la presenza del R. sul territorio nazionale da oltre un anno, la circostanza che egli si sia costantemente attivato per ricercare un lavoro nonchè la mancanza in capo al consegnando di legami familiari ed affettivi in Romania.


Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ed invero, il ricorrente sottopone al vaglio di questa Corte le medesime circostanze e le stesse doglianze già dedotte innanzi alla Corte d'appello senza confrontarsi con le puntuali e congruenti risposte date dal Collegio di merito in punto di assenza di radicamento del R. sul territorio dello Stato.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" rilevante - dopo la sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale - ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell'Unione, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r), presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.

La nozione di "dimora", rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l'acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza (Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014, Echim, Rv. 259118)

2.2. In linea con tale condivisibile regula iuris, la Corte territoriale ha evidenziato come la documentazione prodotta dal ricorrente (segnatamente le dichiarazioni della zia e del compagno) non possa ritenersi in alcun modo dimostrativa dello stabile radicamento del consegnando sul territorio nazionale, là dove in essa viene meramente asserita - e non comprovata - l'assenza di legami parentali del R. in Romania, si dà atto della sua condizione di disoccupazione e della sua presenza in Italia da epoca recente, dunque non stabilizzata da solidi ed effettivi legami lavorativi o familiari con lo Stato.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017