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Guerra russo ucraina pregiudica diritti fondamentali: negata estradizione in Ucraina (CA BZ, 11/24)

29 febbraio 2024, Corte di Appello di Bolzano

In conseguenza dello scoppio del conflitto russo ucraino è ragionevole ritenere che il problema del sovraffollamento carcerario segnalato con sentenza pilota sin dal 2020 dalla Corte europea per i diritti fondamentali sia tutt'ora attuale, nonostante le rassicurazioni data dallo stato richiedente. La difesa dell'estradando ha inoltre segnalato che l'Ucraina per il vigore della legge marziale ha richiesto la deroga degli artt. 5, 6, 8, 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, spiccando la possibilità di decidere sulla proroga della custodia cautelare da parte di un funzionario autroizzato con violazione delle garanzie fondamentali e della protezione del diritto di difesa. 

(si ringrazia l'Avv. Christine Jöchler per la segnalazione)

Corte di appello di Trento

sezione distaccata di Bolzano

sentenza 11/24 dd. 22 - 29.2.2024 

nel procedimento sub n. 5/2023 R.G. ESTR. nei confronti di *** nato in data in Ucraina, difeso d'ufficio dall'avv. Christine Jöchler del foro di Bolzano, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, presente

CONCLUSIONI

La Procura Generale chiede che si dia luogo all'estradizione di nello Stato dell'Ucraina.

Il difensore di chiede il rigetto della domanda di estradizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

** è stato tratto in arresto dal Commissariato di P.S. del Brennero, ex art, 716, comma 1, c.p.p., in data 2 maggio 2023, alle ore 14, in quanto destinatario di mandato di arresto internazionale n. *57***/22-* emesso in data 2 gennaio 2023 dal Tribunale distrettuale di ** della città di Kiev (Ucraina), Dalla nota del Ministero dell'Interno di data 2.5.2023, prot. N. *I-123***-2023-***, risulta la seguente esposizione dei fatti contestati all'arrestato: "Nel periodo dal 19 luglio al 24 agosto dell'anno 2001, in Ucraina, con la complicità di altre persone, il nominato in oggetto mediante l'uso di attrezzature idonee a eludere gli antifurti, si appropriava illecitamente delle seguenti autovetture ***";

Il verbale d'arresto è stato trasmesso in data 2.5.2023, alle ore 18.02, alla Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per i provvedimenti di competenza previsti dagli artt. 7k6 e seguenti c.p.p...

Con ordinanza di data 3:5.2023 il consigliere delegato ha ritenuto sussistenti i presupposti per la convalida dell'arresto e per l'applicazione della misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel comune di Campo di Trens e dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e ha fissato. udienza per l'interrogatorio del predetto.

In occasione dell'interrogatorio, svoltosi in data 9 maggio 2023, l'estradando ha dichiarato di non dare il consenso alla richiesta di estradizione e di non rinunciare al principio di specialità e ha dichiarato la propria estraneità ai fatti che gli vengono contestati.

Con ordinanza di data 26 maggio 2023 la Corte ha disposto la sostituzione della misura cautelare in essere con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 giorni alla settimana, nelle giornate di lunedi, mercoledi e venerdi di ogni settimana nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso il Comando Stazione Carabinieri di Campo di Trens. Tale misura cautelare è stata ulteriormente modificata in seguito nel corso del procedimento.

In data 7 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha trasmesso alla Corte la domanda di estradizione inoltrata dal Governo dell'Ucraina, con allegata documentazione in lingua ucraina, inglese ed italiana.

Con requisitoria scritta di data 7 giugno 2023 la Procura Generale ha chiesto alla presente Corte di deliberare l'estradizione di ** al Governo dell'Ucraina e di disporre la consegna di eventuali oggetti sequestrati.

Dalla domanda di estradizione e dalla documentazione allegata emerge che essa viene richiesta per procedere nei confronti dell'estradando per tre distinti episodi di furto di autovetture commessi nel periodo tra luglio e agosto 2021 in concorso con un certo ** . Diversamente da quanto indicato nella nota del Ministero dell'Interno di data 2.5.2023, prot. N. ***3-1-****-**2 i fatti sarebbero avvenuti nell'anno 2021 e non nell'anno 2001. Inoltre dalla requisitoria della Procura Generale di Kiev n. ***, allegata alla richiesta di estradizione, risulta che l'estradizione è stata richiesta, oltre che per procedere in relazione ai tre predetti episodi di furto, anche per eseguire nei confronti dell'estradando, in caso di condanna, il residuo della pena (superiore a 10 mesi di reclusione), di cui alla sentenza della Corte d'Appello della regione di Dnipropetrovsk di data 4.10.2010, pronunciata per i reati di cui agli art.

del codice penale ucraino commesso per motivi mercenari, su commissione, da un gruppo di persone su precedente. cospirazione; eccesso di autorità, accompagnato da violenza e azioni che offendono la dignità personale. della vittima, che ha causato gravi conseguenze.). 

A seguito del deposito della richiesta di estradizione è stata fissata udienza dinanzi a questa Corte per il giorno 13 luglio 2023. 

Il procedimento è stato rinviato per acquisire la traduzione in lingua italiana della documentazione trasmessa dall'autorità estera richiedente.

La Corte ha inoltre richiesto informazioni sulle condizioni relative alla detenzione dell'estradando, in caso di decisione favorevole all'estradizione. All'udienza. del 22.2.2024 le parti hanno formulato le rispettive conclusioni e la Corte ha dato lettura del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di estradizione deve essere rigettata, in quanto sussistono le ragioni ostative ad una sentenza favorevole all'estradizione di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 705 del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda il presupposto di cui alla lettera c), si osserva che la Suprema Corte, con sentenza di data 30.11.2021, n. 45836, ha fatto presente che essa si era pronunciata di recente in relazione alla situazione ucraina, rilevando l'esistenza di gravi carenze nel sistema carcerario di tale paese. In particolare la Corte Edu, con sentenza del 30 gennaio 2020, divenuta definitiva il 30 maggio 2020, aveva emesso un giudizio-pilota nei confronti dell'Ucraina, avendo riscontrato uri problema strutturale e persistente nel sistema carcerario di tale Stato (sovraffollamento e condizioni carcerarie inadeguate), assegnando 18 mesi a far data dal 30 maggio 2020 per correggere le criticità rilevate. Sul sito del Consiglio d'Europa, dedicato all'esecuzione delle sentenze della Corte EDU, risultava che alla data dell'ultima sessione del Comitato dei Ministri del giugno 2021 l'Ucraina, nonostante l'avvicinarsi della scadenza del termine imposto, non aveva affatto risolto le problematiche strutturali riscontrate.

Questa Corte è poi dell'avviso che, in conseguenza dello scoppio del conflitto russo-ucraino e in mancanza di rapporti o decisioni da cui risulti una risoluzione delle predette problematiche riscontrate, e ragionevole ritenere che il problema delle condizioni carcerarie in Ucraina sia ancora esistente. 

Non si ritengono sufficienti a prevenire il rischio che l'estradando sia sottoposto a un trattamento carcerario che configuri violazione di uno dei diritti fondamentali della persona le informazioni/rassicurazioni trasmesse dall'Ufficio del Procuratore Generale di cui alla traduzione in atti di data 11 gennaio 2024. A tale proposito si osserva che, dal predetto documento, risulta che l'estradando, in caso di misure cautelari disposte a suo carico, sarà internato nel centro di custodia cautélare più vicino al luogo del procedimento penale (città di Kiev) e precisamente nell'istituto statale denominato "Centro per la custodia cautelare di Kiev". In tale istituto sono in funzione 25 celle con condizioni abitative e alimentari migliorate, progettate per 54 persone, tuttavia il collocamento delle persone da sottoporre in custodia in tali celle avviene dietro pagamento e su base volontaria. Risulta poi che sono stati ristrutturati i locali di 31 celle degli edifici di regime con 474 posti. Nel documento indicato si Fferma che la struttura dispone di 362 celle atte ad accogliere 2.535 persone e che l'estradando, nel caso venga collocato in tale istituto, avrà a disposizione uno spazio personale nella cella di almeno 4 metri quadrati, escludendo l'area dedicata ai servizi sanitari.

Riguardo allo spazio minimo da garantire al detenuto si osserva che la Suprema Corte, con sentenza di data 16.11.2022, n. 44015/2022, ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite, secondo cui nella valutazione dello spazio individuale di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'ait. 3 della Convenzione EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano, ad esempio, i letti a castello. Nel caso oggetto del presente giudizio l'autorità ucraina ha garantito uno spazio a disposizione di almeno 4 metri quadrati, tuttavia dalla superficie a disposizione del detenuto è stata esclusa soltanto l'area dedicata ai servizi sanitari, non anche l'area occupata da árredi tendenzialmente fissi, come letti o mobili, le cui dimensioni non sono state indicate. Inoltre non è chiaro come possa essere assicurato lo spazio minimo indicato nella nota della Procura ucraina, dal momento che non è specificato quale sia il numero esatto attuale della popolazione carceraria presente nel predetto istituto: nel documento si parla di una struttura atta ad accogliere 2.535 persone, ma non è noto se le persone attualmente detenute siano in nurnero inferiore o superiore e se quindi vi sia o meno una situazione di sovraffollamento. Si osserva altresì che non risulta che l'estradando possa permettersi il pagamento della detenzione in una delle 25 celle le cui condizioni sono state migliorate. Per concludere sí osserva che nel predetto documento del Procuratore Generale dell'Ucraina si specifica che il "Centro, per la custodia cautelare di Kiev" non è necessariamente quello in cui l'estradando sconterà anche la pena in caso di condanna. Infatti è stato specificato che la tipologia dell'istituto penitenziario e della struttura di correzione in cui la persona condannata sconterà la pena sarà deciso solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale, tenendo conto delie disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 93 del c.p.e. dell'Ucraina e della disponibilità di posti per i detenuti. Tenuto conto del fatto che l'estradizione è stata chiesta sia per la celebrazione del processo in cui l'estradando potrebbe subire una condanna alla pena da 5 a 8 anni di reclusione, sia per l'esecuzione di un residuo pena di 1 anno 9 mesi e 17 giorni di reclusione per una condanna già definitiva, vi è il concreto rischio che l'estradando debba scontare un lungo periodo di detenzione - in condizioni di detenzione che non sono specificate e che verosimilmente, vista la situazione in essere riscontrata in numerose pronunce giudiziarie, potrebbero porsi in violazione del divieto di crattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda poi il requisito della lettera a), dalla documentazione depositata dalla difesa dell'estradando (cfr. in particolare la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria di data 15 febbraio 2024 € documentazione agli atti), risulta che l'Ucraina ha esercitato il suo diritto di derogare agli obblighi derivanti dai trattati da essa ratificati, in particolare agli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e che il Procuratore Generale dello Stato ucraino ha stilato un elenco di deroghe ai diritti fondamentali derivanti dalla legge marziale. In particolare le restrizioni al diritto a un processo equo e ai diritti della difesa hanno portato alla modifica dell'art. 615 del Codice di procedura penale, che ora consente casi di detenzione senza una decisione del giudice istruttore o del tribunale, ma da un "funzionario autorizzato", così come i casi di sospensione, fino alla fine della legge marziale, delle indagini, sulla base di una decisione motivata del pubblico ministero, che è poi tenuto a pronunciarsi sulla proroga della custodia cautelare. Ne consegue che la custodia cautelare dell'odierno estradando dipenderà da un "funzionario autorizzato" e la sua estensione dall'autorità inquirente a seconda della legge marziale e della guerra, essendo queste restrizioni applicabili a tutto il territorio ucraino e non solo alla parte occupata dalle forze militari russe. Deriva pertanto da quanto esposto che lo Stato richiedente non è in grado di garantire che l'estradando sia giudicato da un tribunale che offra le garanzie procedurali fondamentali e la protezione dei diritti della difesa.

Pertanto la domanda di estradizione deve essere rigettata, posto che il prevenuto sarebbe sottoposto ad un procedimento che non assicura il. rispetto dei diritti fondamentali e vi è motivo di ritenere che lo stesso verrebbe sottoposto ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, visti gli artt. 704 e seguenti c.p.p. rigetta la domanda di estradizione avanzata nei confronti di **

Così deciso in Bolzano, il 22.2.2024