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Obbligo vaccinale: per la scuola non basta domanda alla ASL (TAR Abruzzo, 41/19)

23 febbraio 2019, TAR Abruzzo

Tra  il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia ed il diritto alla salute pubblica, perseguito attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della c.d. “immunità di gregge”, il legislatore ha inteso privilegiare quest’ultimo, anche a tutela di quei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi.

Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito di accesso alla scuola dell’infanzia e, quindi, la mancata effettuazione delle stesse, in disparte le conseguenze sanzionatorie per i genitori previste dall’art. 1, comma 4, del D.L. 73/2017, preclude la frequenza della scuola da parte dei minori non vaccinati secondo le previsioni del calendario ministeriale vaccinale.

TAR Abruzzo

sez. I, ordinanza 20 - 23 febbraio 2019, n. 41
Presidente/Estensore Di Cesare

Fatto e diritto:

Considerato che:
-l’art. 1 del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito nella legge L. 31 luglio 2017, n. 119, ha reso obbligatorie alcune vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni al dichiarato fine “di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale”, oltre che al fine del “rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale”;
-ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, la presentazione della sopracitata documentazione, prevista dal comma 1, “costituisce requisito di accesso” dei minori ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie;
ritenuto che la presentazione all’istituto scolastico della formale richiesta alla Asl competente della richiesta delle vaccinazioni obbligatorie quale documento alternativo al certificato vaccinale è prevista dall’art. 3 del D.L. 73/2017 come documentazione idonea ai soli fini dell’ “atto di iscrizione”, che ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 2, rientra tra la documentazione che “deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione”;
rilevato, peraltro, che la tesi dei genitori ricorrenti in ordine alla mancata risposta della Asl alla propria formale richiesta di vaccinazione risulta smentita dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, dalla quale risulta che la Asl convocava i genitori odierni ricorrenti a mezzo lettera raccomandata per fornire le informazioni necessarie ai vaccini, precisando, altresì, che le vaccinazioni avrebbero potuto comunque essere effettuate presso gli ambulatori;
considerato che non sussistono i presupposti di “fumus” per l’accoglimento dell’invocata misura cautelare, atteso che le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito di accesso alla scuola dell’infanzia e, quindi, la mancata effettuazione delle stesse, in disparte le conseguenze sanzionatorie per i genitori previste dall’art. 1, comma 4, del D.L. 73/2017, preclude la frequenza della scuola da parte dei minori non vaccinati secondo le previsioni del calendario ministeriale vaccinale;
ritenuto, altresì, quanto al pregiudizio grave ed irreparabile prospettato, che:
- il legislatore, a fronte dei due interessi contrapposti, quali il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia ed il diritto alla salute pubblica, perseguito attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della c.d. “immunità di gregge” ha inteso privilegiare quest’ultimo, anche a tutela di quei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi;
- il diritto all’educazione del minore e il riferito pregiudizio economico prospettato dalla madre, derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a cagione delle necessità di accudimento della bambina esclusa dal servizio scolastico è recessivo a fronte del preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica e a fronte dell'interesse della stessa bambina non vaccinata, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, in materia di vaccinazioni: Corte costituzionale n. 258 del 1994);
visto l’art. 57 c.p.a. le spese di fase seguono l’ordinario criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 600,00, oltre oneri e accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.