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Dirsi innocenti non impedisce risarcimento in caso di assoluzione (Cass. 6321/24)

13 febbraio 2024, Cassazione penale

La dichiarazione menzognera dell'indagato poi assolto che impedisce l'indennizzo per l'ingiusta detenzione cautelare non può  essere identificata dalla affermazione della propria innocenza, o di estraneità alle accuse mosse: ciò in quanto tale affermazione, da un lato, a fronte del proscioglimento nel merito, non potrà essere ritenuta ontologicamente "falsa" e, dall'altro, è anch'essa estrinsecazione del diritto di difendersi. L'affermazione della propria innocenza che abbia come consegenza la negazione della veridicità degli elementi di accusa costituisce condotta processuale che è estrinsecazione del legittimo diritto di difesa e che non può, dunque, essere considerata "colpa" ostativa all'indennizzo per l'ingiusta detenzoine. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

sentenza n. 6321 - (ud. 17/01/2024, dep. 13/02/2024)

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a M il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

sentite le conclusioni del PG, nella persona del sostituto Assunta Cocomello, coi cui ha chiesto il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Firenze ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di A.A. con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 15 settembre 2007 al 23 gennaio 2008 in stato di custodia in carcere e dal 24 gennaio 2008 al 14 marzo 2008 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina e allo sfruttamento della prostituzione.

1.1. Il procedimento si era chiuso con sentenza di assoluzione del Tribunale di Lucca, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., irrevocabile il 20 marzo 2021, perché il fatto non sussiste.

1.2. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del ricorrente, consistita, da un lato, nei comportamenti descritti nell'ordinanza applicativa, confermata dal Tribunale del Riesame e, dall'altro, nelle dichiarazioni rese da A.A. in sede di interrogatorio. A tale ultimo proposito i giudici hanno attribuito rilievo al fatto che, a fronte delle plurime contestazioni di specifici elementi indiziari, il ricorrente si era limitato a negare i fatti e addirittura a ipotizzare che tali elementi potessero essere frutto di invenzione della polizia.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe valorizzato la condotta processuale del richiedente la riparazione come sintomatica di colpa grave, mentre in realtà A.A., nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva risposto a tutte le domande e contestato in maniera argomentata il merito delle accuse. Il semplice fatto di avere ipotizzato, a fronte della specifica domanda, che le accuse fossero non veritiere, integrava l'esercizio del diritto di difesa e non poteva valere, pur a fronte di risposte "sopra le righe", ad integrare la condizione ostativa. Fra l'altro il successivo giudizio di merito aveva escluso la fondatezza delle accuse, sicché anche sotto tale profilo la valorizzazione delle dichiarazioni con cui aveva protestato la propria innocenza era del tutto illogica. La Corte, inoltre, avrebbe valorizzato anche la condotta extraprocessuale del ricorrente, omettendo, tuttavia, di compiere una seria e approfondita disamina della vicenda.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta Cocomello, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. In data 29 dicembre 2023 è pervenuta memoria dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero resistente con cui si è chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato il motivo.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico - motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosia, Rv.247663).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458).

2. La Corte di Appello, come detto, ha rigettato la domanda e ha rilevato la sussistenza della condizione ostativa della colpa grave nelle condotte descritte nell'ordinanza applicativa e, correlativamente, nelle dichiarazioni rese da A.A. in sede di interrogatorio, adottando, tuttavia, un apparato argomentativo lacunoso e illogico.

3. Con riferimento alla condotta extraprocessuale, la Corte di Appello non ha spiegato quali siano stati i comportamenti del ricorrente, dolosi o gravemente colposi, tali da incidere sulla adozione della misura cautelare. Né può ritenersi, in tal senso, sufficiente il mero richiamo al compendio indiziario su cui il giudice della cautela aveva fondato la applicazione della misura, in quanto la Corte, chiamata al giudizio sulla riparazione, era tenuta essa stessa ad esplicitare il suo giudizio, ancorandolo a dati concreti, e a indicare quali condotte dovessero essere ritenute rilevanti, ovvero tali da avere creato un'apparenza di reato. La motivazione per relationem, con generico richiamo al provvedimento cautelare, infatti, non consente di vagliare la tenuta del percorso argomentativo della Corte alla luce dei principi sopra richiamati, in quanto non consente di conoscere, quali fra gli elementi posti a fondamento della misura cautelare, siano riferibili a condotte del richiedente la riparazione e non consente di verificare se la valutazione in ordine al carattere gravemente colposo di tali condotte sia condivisibile ed ancora prima se le circostanze ritenute sintomatiche di colpa o dolo siano state accertate nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito.

4. Con riferimento alla condotta endoprocessuale, la Corte ha valorizzato, ancora una volta in maniera apodittica, le dichiarazioni rese da A.A. in sede in interrogatorio, senza tuttavia spiegare in che senso dette dichiarazioni fossero menzognere.

4.1. Il tema che viene in rilievo è, dunque, quello del diritto al silenzio e della sua incidenza ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione.

È noto che l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal D.Lgs. n. 188 del 8/11/2021, ha previsto che "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo." (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, D.Lgs. n. 188 del 2021).

Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penale con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei· diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

Mentre in passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min. Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941), per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato o dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per sé solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata).

4.2. La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 314 cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta la dichiarazione menzognera. Si è così stabilito che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Si è in proposito richiamata la situazione costituita dall'alibi falso, cioè di quello rivelatosi preordinato e mendace, che, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità (Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647).

Le dichiarazioni dell'incolpato potranno, dunque, rilevare ai fini della sussistenza della colpa grave, quando hanno ad oggetto fala rappresentazione di fatti e situazioni, ovvero rappresentazioni di circostanze che si accerta non essersi verificate o essersi verificate in maniera differente.

4.3. Le menzogne rilevanti, in quanto sintomatiche di colpa grave, non possono tuttavia consistere nella mera negazione, da parte dell'incolpato, della fondatezza delle accuse a proprio carico, in quanto tale negazione deve ritenersi espressione del diritto di difesa. Se è vero, infatti, che la nuova formulazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. esclude che possa essere attribuito rilievo all'esercizio della facoltà di non rispondere, è altrettanto vero che a tale situazione deve essere equiparata quella in cui l'indagato o imputato si difenda, affermando la sua innocenza: in entrambi i casi, infatti, l'incolpato esercita legittimamente il suo diritto di difesa, senza che tale esercizio possa riverberarsi a suo danno, neppure nel giudizio di riparazione. In altri termini la dichiarazione menzognera, ai fini che interessano, non potrà mai essere integrata dalla affermazione della propria innocenza, o di estraneità alle accuse mosse: ciò in quanto tale affermazione, da un lato, a fronte del proscioglimento nel merito, non potrà essere ritenuta ontologicamente "falsa" e, dall'altro, è anch'essa estrinsecazione del diritto di difendersi. Allo stesso modo, nelle ipotesi in cui l'affermazione della propria innocenza abbia come riflesso la negazione della veridicità degli elementi di accusa, si è pur sempre di fronte ad una condotta processuale che è estrinsecazione del legittimo diritto di difesa e che non può, dunque, essere considerata colposa ai fini che interessano.

4.4. Venendo alla ricaduta di tali principi sul caso in esame, si osserva che la Corte della riparazione si è limitata a rilevare che A.A. in sede di interrogatorio aveva negato i fatti a lui contestati e, a fronte di specifiche contestazioni e della domanda del giudice se le informazioni in atti potessero essere "invenzione della Polizia", aveva replicato "può darsi che siano".

La Corte, dunque, come osservato dal ricorrente, non ha spiegato sotto quali profili A.A. avesse mentito ed in che modo le eventuali dichiarazioni menzognere avessero concorso al mantenimento della misura cautelare. I giudici, in maniera apodittica, in violazione del principio sopra esposto, hanno dato rilievo alla semplice affermazione del A.A. della sua innocenza, sia pure accompagnata, a seguito di specifica sollecitazione, dalla considerazione che quanto riportato in atti non fosse fedele riproduzione dei fatti accaduti.

5. L'ordinanza impugnata, deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, che nel nuovo giudizio dovrà accertare la sussistenza di condotte dolose o gravemente colpose del richiedente la riparazione, endoprocessuali o extraprocessuali, sinergiche rispetto alla adozione o al mantenimento della misura cautelare, secondo i principi su indicati. Al giudice del rinvio deve essere demandata, altresì, la regolamentazione delle spese fra le parti nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Firenze, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Conclusione
Deciso il 17 gennaio 2021,

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2p06 in quanto imposto dalla legge.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2024.