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Elezione di domicilio con l'impugnazione è ragionevole (Cass. 6303/24)

13 febbraio 2024, Cassazione penale

Per poter validamente impugnare nell'interesse dell'imputato le sentenze pronunciate in epoca successiva al 30 dicembre 2022, infatti, è necessario depositare una dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notifica dell'atto di citazione nel giudizio di impugnazione: inammissibile quindi l'impugnazione senza dichiarazione o elezione di domicilio necessaria per poter procedere alla notifica dell'atto introduttivo del processo di appello.

L'aticolo 581 1-ter cpp che prevede la necessità di una (nuova) elezione di domicilio introdice un requisito di ammissibilità dell'impugnazione afferente alla forma dell'atto, ma non limita la facoltà di impugnare. La previsione di tale requisito di ammissibilità non è irragionevole perché impone un adempimento non particolarmente oneroso e, soprattutto, perché persegue finalità coerenti con i principi del giusto processo: favorisce la celerità del giudizio e fa sì che l'impugnazione sia espressione di un effettivo interesse dell'imputato, consapevole della pendenza del processo, e quindi anche della presentazione dell'atto di impugnazione e della effettiva celebrazione di un ulteriore grado di giudizio.

Cassazione penale

sez IV, ud. 24 ottobre 2023 (dep. 13 febbraio 2024), n. 6303


Presidente Dovere – Relatore Vignale 

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 26 maggio 2023, la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dai difensori di fiducia di F.M. avverso la sentenza di condanna emessa il 19 gennaio 2023 dal Tribunale di Torino. L'inammissibilità è stata dichiarata ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., perché, diversamente da quanto previsto da questa norma, all'atto di impugnazione non era allegata la dichiarazione o elezione di domicilio necessaria per poter procedere alla notifica dell'atto introduttivo del processo di appello. In ragione della inammissibilità dell'atto di appello, la Corte territoriale ha dichiarato esecutiva la sentenza di primo grado con la quale F.M. è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello e l'esecutività della sentenza appellata, F.M. ha proposto tempestivo ricorso per mezzo dell'avv. RR, difensore di fiducia al quale, in data 27 giugno 2022, aveva conferito procura speciale a proporre ricorso per cassazione.

Premesso che, nel corso del procedimento, l'imputata aveva eletto domicilio presso l'altro difensore di fiducia - avv. CM del foro di Torino - e che nell'atto di gravame (tempestivamente depositato) tale elezione di domicilio è stata richiamata, la difesa censura la decisione della Corte di appello articolando due motivi di ricorso.

2.1. Col primo motivo, chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. e dell'art. 89d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 per contrasto con gli artt. 3,24,27 e 111 della Costituzione.

Secondo i difensori, pur non essendo esplicitamente riconosciuta nella Carta costituzionale (che richiama espressamente il solo ricorso per cassazione), la facoltà di appellare le sentenze di condanna a pena detentiva senza limiti e preclusioni ingiustificate «rappresenta un profilo insopprimibile del diritto di difesa dell'imputato». A sostegno di tale conclusione il ricorso cita la sentenza della Corte cost. n. 34 del 26 febbraio 2020, secondo la quale «il potere di impugnazione dell'imputato si correla al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso». Ricorda, inoltre, che (come la Corte costituzionale ha sottolineato) l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, (adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881) e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98) prevedono, «a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato», «il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore o di seconda istanza».

Nel ricorso si sostiene che l'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. crea una «evidente asimmetria» tra accusa e difesa. In caso di assoluzione, infatti, il Pubblico ministero può esercitare il proprio potere di impugnazione «senza alcun ulteriore passaggio», mentre la norma in esame impone al difensore che intenda proporre impugnazione ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (oppure ai sensi dell'art. 571, comma 1, quale procuratore speciale) di chiedere all'imputato una dichiarazione o elezione di domicilio nei ristretti termini previsti dall'art. 585 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, tale ingiustificata disparità di trattamento emerge anche nel raffronto tra l'imputato e la parte civile. Ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., infatti, il difensore dell'imputato assente deve munirsi di apposito mandato ad impugnare, mentre il difensore della parte civile conserva il diritto all'impugnazione sulla base di una procura rilasciata prima della sentenza da impugnare e, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di una procura alle liti non contenente l'espresso richiamo al potere d'impugnazione.

A tali argomentazioni se ne aggiungono altre.

La difesa della ricorrente sostiene che, mentre l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. mantiene inalterata la facoltà di impugnazione sia per chi difende l'imputato al momento del deposito del provvedimento sia per il difensore nominato a tal fine, i commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 cod. proc. pen. impongono una «cesura» nel percorso della difesa tecnica, che, invece, deve essere posta in grado di operare con continuità e senza inutili ostacoli lungo l'intero iter processuale. Osserva, inoltre, che l'aver previsto il deposito, contestualmente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio è del tutto irragionevole (e perciò in contrasto con le invocate norme costituzionali) se si considera: in primo luogo, che, di regola, l'imputato dichiara o elegge domicilio per l'intero procedimento ben prima della presentazione dell'atto di appello e, in quella sede, viene avvertito che deve comunicare l'eventuale modifica del domicilio dichiarato o eletto; in secondo luogo, che, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. pen., «la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1».

Secondo la difesa, tale assetto normativo rende superfluo ogni ulteriore adempimento in sede di impugnazione sicché è irragionevole che sia stato previsto, a pena di inammissibilità dell'appello, il contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Altrettanto irragionevole - si sostiene - è la sanzione dell'inammissibilità, essendo in tal modo valorizzata un'esigenza, quella di semplificare la notifica della citazione al giudizio conseguente all'impugnazione, che potrebbe essere soddisfatta prevedendo la domiciliazione ex lege dell'imputato presso il difensore.

Nel caso di specie, osservano i difensori, la notificazione era comunque possibile sulla base dell'elezione di domicilio presente in atti, alla quale, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, si sarebbe dovuto fare riferimento.

2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Osserva che, nel caso di specie, nell'atto di impugnazione era presente l'indicazione che l'imputata era «domiciliata presso lo studio del difensore avv. Malaspina» sicché nell'atto era «incorporata» l'elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità dal citato art. 581, comma 1 ter.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Per ragioni di logica espositiva deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, col quale la difesa sostiene che, nel caso di specie, la disposizione prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è stata rispettata essendo stato specificato nell'atto di appello che l'imputata aveva eletto domicilio presso il difensore avv. M. Secondo l'impostazione difensiva, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata perché non avrebbe tenuto conto di tale dato obiettivo ritenendo necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello un'apposita dichiarazione o elezione di domicilio allegata all'atto di gravame.

2. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto - emerge che l'avv. RR del foro di P, difensore di fiducia dell'imputata (cui era stata conferita procura ad impugnare in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado), propose appello contro la sentenza di condanna pronunciata in primo grado «congiuntamente» all'altro difensore di fiducia avv. CM del foro di T. L'appello fu proposto dunque: da entrambi i difensori, ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen.; dal solo avv. R, anche ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

Nel corpo dell'atto (non sottoscritto dall'imputata), i difensori scrissero che la F.M. era domiciliata presso lo studio dell'avv. Mcosì facendo riferimento ad una elezione di domicilio che reca la data del 21 giugno 2022 e testualmente recita: «ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. elegge domicilio in Piossasco, Via P.» (indirizzo corrispondente a quello dello studio dell'avv. M).

Questa elezione di domicilio fu compiuta ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. nel testo all'epoca vigente. Se non revocata, dunque, era destinata a produrre effetti per tutta la durata del giudizio, ivi compreso il giudizio di appello. L'art. 164 cod. proc. pen. nel testo previgente stabiliva infatti: «la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613, comma 2».

Tale assetto normativo è stato modificato dal d.lgs. n. 150/2022. In particolare, sono state modificate le disposizioni che riguardano la notificazione all'imputato non detenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di quello di appello.

Per quanto rileva in questa sede, devono essere prese in considerazione le seguenti norme:

- l'art. 157 bis (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima), che, al primo comma, recita: «In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio»;

- l'art. 157 ter cod. proc. pen. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio), il cui terzo comma stabilisce che «In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater»;

- l'art. 164 cod. proc. pen. in base al quale «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.».

Dal combinato disposto di queste norme si desume che la dichiarazione o elezione di domicilio non è più «valida per ogni stato e grado del procedimento», ma, quando l'impugnazione è proposta dall'imputato o nel suo interesse, ai fini della notificazione dell'atto di citazione nel giudizio di appello, è necessaria una apposita dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.

L'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 ha dettato una disciplina transitoria in questa materia e ha stabilito che le disposizioni degli artt. 157 ter, comma 3, 581, commi 1 ter e 1 quater, e 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. si applichino «per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore» del decreto stesso. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 - convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - ha fissato tale entrata in vigore al 30 dicembre 2022. La disposizione transitoria stabilisce dunque, in termini espliciti, che le disposizioni previgenti possano continuare ad operare per l'impugnazione delle sentenze pronunciate fino al 30 dicembre 2022, ma ne esclude l'operatività con riferimento alle sentenze successive a quella data.

Nel caso di specie, la sentenza di condanna nei confronti di F.M. è stata pronunciata dal Tribunale di Torino il 19 gennaio 2023 e l'atto di appello è stato depositato il 4 marzo 2023, sicché non v'è dubbio che l'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. debba trovare applicazione.

L'insieme delle disposizioni processuali sopra indicate, inoltre, rende evidente che l'elezione di domicilio eseguita il 21 giugno 2022, ancorché inizialmente idonea a produrre effetti «per ogni stato e grado del giudizio», non è più tale e non ha valore ai fini del giudizio di impugnazione. Per poter validamente impugnare nell'interesse dell'imputato le sentenze pronunciate in epoca successiva al 30 dicembre 2022, infatti, è necessario depositare una dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notifica dell'atto di citazione nel giudizio di impugnazione.

2.1. Per quanto esposto, la motivazione dell'ordinanza impugnata non può ritenersi carente. Se è vero, infatti, che nell'atto di appello si faceva riferimento a una elezione di domicilio preesistente, è pur vero che, sulla base delle norme vigenti, unitamente all'impugnazione avrebbe dovuto essere depositata, a pena di inammissibilità, una dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

In sintesi: l'esistenza di un'elezione di domicilio anteriore alla presentazione dell'impugnazione, pur trascurata dalla ordinanza impugnata, è circostanza di fatto inidonea a incidere sulle ragioni di diritto in forza delle quali è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello.

3. Deve ora essere esaminata l'eccezione d'incostituzionalità sollevata dalla difesa. Tale esame dev'essere condotto con esclusivo riferimento alla previsione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Nel caso in esame, infatti, l'art. 581, comma 1 quater, che riguarda l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, non trova applicazione perché - come emerge dalla lettura della sentenza del Tribunale di Torino - nel corso del giudizio di primo grado la F.M. è comparsa e si è sottoposta ad esame.

4. Come noto, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stato adottato sulla base della delega conferita dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»).

Nell'introdurre l'art. 581, comma 1 ter, il legislatore delegato ha riprodotto pedissequamente il contenuto dell'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, che così recitava: «prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione». Il legislatore delegato si è attenuto, inoltre, ai principi contenuti nell'art. 1, comma 6 lett. f), della legge delega in base al quale, in caso «di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse», si doveva prevedere che la notificazione dell'atto di citazione dell'imputato nel giudizio di impugnazione fosse compiuta «presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13».

Come anche la difesa ricorda, la disposizione in esame è volta ad assicurare l'agevole esecuzione delle notifiche del decreto di citazione nel giudizio di impugnazione e quindi la speditezza e la celerità di questo giudizio. Tale esigenza è stata coordinata con la necessità di garantire all'imputato l'effettiva conoscenza della pendenza del processo (che presuppone la conoscenza dell'impugnazione).

Secondo la difesa, introducendo l'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., il legislatore ha «surrettiziamente stravolto» il regime delle impugnazioni. Ha previsto, infatti, un nuovo requisito di ammissibilità dell'appello e ha imposto al difensore (che pure conserva un autonomo diritto ad impugnare ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen.) di depositare, unitamente all'atto di impugnazione, anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato nel cui interesse ha operato. Analogo onere - si osserva - è imposto al difensore che sia stato nominato al fine di proporre impugnazione e anche al difensore al quale (prima o dopo la pronuncia del provvedimento) sia stata conferita una procura speciale ad impugnare.

L'argomento è sviluppato richiamando la giurisprudenza costituzionale sul diritto di impugnazione, ma il ricorso non spiega perché il sistema delle impugnazioni sarebbe "stravolto" da una scelta legislativa con la quale si chiede all'imputato nel cui interesse sia stata proposta una impugnazione di attualizzare l'informazione relativa al luogo in cui l'atto introduttivo del giudizio deve essergli notificato. In particolare, il ricorso non chiarisce perché questa scelta limiterebbe l'autonoma facoltà di appello del difensore e per quale motivo sarebbe una scelta irragionevole, confliggente con i principi in materia di «giusto processo».

5. La previsione secondo la quale l'atto di impugnazione deve essere accompagnato dall'indicazione del luogo in cui l'imputato vuole che gli sia notificata la citazione a giudizio non è certamente idonea a limitare il diritto ad impugnare se l'imputato agisce personalmente o nomina un difensore proprio a tal fine. Nel ricorso, infatti, si sostiene che tale previsione limiterebbe il diritto ad impugnare del difensore che assiste l'imputato al momento del deposito del provvedimento e del procuratore speciale nominato prima dell'emissione del provvedimento stesso. Che una tale limitazione sia conseguenza della norma in esame, però, è apoditticamente affermato e non dimostrato: il ricorso non spiega perché un imputato che sa della celebrazione del processo di primo grado ed è stato presente in giudizio, non dovrebbe aver manutenuto contatti col proprio difensore al fine di conoscere l'esito di quel processo, né chiarisce perché, in questa situazione, l'imputato non sarebbe in grado di fornire al proprio difensore una dichiarazione o elezione di domicilio. Trascura, inoltre, che la dichiarazione o elezione di domicilio è prevista proprio a tutela dell'imputato, cui l'ordinamento deve assicurare la conoscenza effettiva della pendenza del processo.

Si deve ricordare, allora, che, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., l'imputato può essere restituito nel termine per impugnare se prova che, per caso fortuito o forza maggiore, non ha potuto proporre una tempestiva impugnazione e ciò comporta che egli potrebbe essere restituito nel termine qualora provasse che, per le stesse ragioni, non ha potuto fornire per tempo al proprio difensore l'elezione o dichiarazione di domicilio da allegare all'impugnazione.

Va ribadito, inoltre, che l'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., riguarda imputati che hanno partecipato al giudizio e, di conseguenza, hanno potuto instaurare un rapporto con i difensori che li hanno assistiti: situazioni nelle quali non si giustifica l'affermazione (contenuta a pag. 6 del ricorso) secondo la quale la necessità per il difensore di mettersi in contatto con l'imputato determinerebbe una «"cesura" nella continuità del rapporto defensionale» tale da incrinare «la stessa logica di una "difesa tecnica" posta in grado di operare con continuità e senza inutili ostacoli lungo l'intero percorso processuale». Non si vede, infatti, in che modo l'adempimento richiesto dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. possa limitare la continuità dell'operato del difensore e certamente tale adempimento non è "inutile", atteso che l'esercizio del diritto di difesa presuppone la consapevole partecipazione dell'imputato alla celebrazione di un processo del quale deve essere personalmente informato.

6. Come si è detto, oltre a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, la disposizione in esame mira ad evitare che possano esservi difficoltà nella notifica e che il doveroso rispetto delle garanzie dell'imputato possa incidere negativamente sui tempi del giudizio conseguente all'impugnazione.

La scelta compiuta dal legislatore, dunque, contempera due tra i più importanti princìpi in materia di giusto processo: da un lato, il principio della ragionevole durata, oggetto di esplicita previsione costituzionale (artt. 111, comma 2, Cost.); dall'altro, il principio per cui deve essere garantita all'imputato la conoscenza effettiva della celebrazione del processo, affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con le sentenze Somogy c. Italia del 18 maggio 2004 e Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004, quest'ultima confermata dalla Grande Camera con sentenza del 1 Marzo 2006 (sull'argomento, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

Un tale contemperamento non sarebbe realizzato se - come suggerito de iure condendo nell'atto di ricorso - fosse prevista la domiciliazione ex lege dell'imputato appellante presso il difensore. Questa soluzione, infatti, non potrebbe garantire, oltre alla celerità della notifica, anche la conoscenza effettiva della pendenza del processo da parte dell'imputato.

7. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che la norma della cui costituzionalità si dubita abbia introdotto un requisito di ammissibilità dell'impugnazione afferente alla forma dell'atto, ma non abbia introdotto limiti alla facoltà di impugnare. La previsione di tale requisito di ammissibilità non è irragionevole perché impone un adempimento non particolarmente oneroso e, soprattutto, perché persegue finalità coerenti con i principi del giusto processo: favorisce la celerità del giudizio e fa sì che l'impugnazione sia espressione di un effettivo interesse dell'imputato, consapevole della pendenza del processo, e quindi anche della presentazione dell'atto di impugnazione e della effettiva celebrazione di un ulteriore grado di giudizio (in tal senso: Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324; Sez. 4, n. 44376/23 del 19/10/2023, Marino, non massimata).

Poiché non restringe la facoltà di impugnare, ma individua - in termini per nulla irragionevoli - un requisito necessario dell'atto di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non si pone in contrasto con i principi costituzionali richiamati dalla ricorrente. È utile ricordare tuttavia che - come la Corte costituzionale ha affermato nella motivazione della sentenza n. 34 del 26 febbraio 2020 - «la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001)», sicché limitazioni a tale diritto possono essere previste, purché giustificate, in termini di adeguatezza e proporzionalità, rispetto all'obiettivo perseguito.

8. Secondo la difesa, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, e quella (non rilevante nel presente giudizio) di cui all'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. determinano una «asimmetria» tra il potere di impugnazione riconosciuto al difensore e quello riconosciuto al Pubblico ministero in caso di assoluzione. Si legge nel ricorso (pag. 5) che: «all'esito di eventuali condanne ingiuste, il difensore dovrebbe [...] attivarsi, proprio al cospetto di un imputato assente, e per questo non facilmente raggiungibile, o di un imputato presente che ha già dichiarato l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, per sollecitarlo a valutare l'opportunità di assumere - suo tramite - una specifica iniziativa processuale a tutela dei suoi diritti, mentre il rappresentante della pubblica accusa, impegnato nello stesso giudizio in qualità di semplice Sostituto Procuratore della Repubblica, manterrebbe intatto il suo potere di appellare la sentenza di assoluzione senza alcun ulteriore passaggio».

Alla luce delle argomentazioni sin qui sviluppate la tesi non ha pregio: mentre il difensore agisce nell'interesse dell'imputato e per questo può essere onerato del compito di acquisire da lui una elezione di domicilio, la stessa cosa non può dirsi per il Pubblico ministero e per la parte civile che intendano impugnare una sentenza di assoluzione. È ragionevole, dunque, che il legislatore non abbia imposto loro l'onere di contattare l'imputato per ottenere da lui un'elezione di domicilio e la lamentata «asimmetria» discende dalla concreta diversità della posizione del difensore rispetto a quella dei rappresentanti dell'accusa pubblica e privata.

È appena il caso di rilevare, poi, che la necessità di garantire la conoscenza della celebrazione del processo riguarda le parti private e non certo la pubblica accusa - che è impersonalmente rappresentata in giudizio dagli uffici della Procura e della Procura generale della Repubblica - sicché non v'è ragione di chiedere al Pubblico ministero appellante di dichiarare o eleggere domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

9. Nel ricorso si sostiene che la norma in esame determina una ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato e la parte civile. A sostegno di tale affermazione, si sottolinea che il difensore dell'imputato assente deve munirsi di apposito mandato ad impugnare, mentre il difensore della parte civile conserva il diritto all'impugnazione sulla base di una procura rilasciata prima della sentenza da impugnare. L'argomentazione così sviluppata riguarda la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. ed è irrilevante in questa sede, sicché non v'è ragione di esaminarla.

Con riferimento alla disposizione prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., nessuna disparità di trattamento tra imputato e parte civile può essere neppure ipotizzata.

In tal senso è sufficiente rilevare:

- che questa disposizione impone, a pena di inammissibilità, alla parte che impugna l'onere di allegare all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio e non modifica le regole che disciplinano il diritto di nomina del difensore;

- che tale onere grava, per espressa previsione di legge, sulle «parti private» e sui loro difensori;

- che, pertanto, anche il difensore delle parti civili, esattamente come il difensore dell'imputato, deve depositare a pena di inammissibilità, insieme all'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio dei propri assistiti.

10. Per quanto esposto, gli argomenti con i quali la questione di legittimità costituzionale è stata prospettata sono irrilevanti con riferimento alla disposizione di cui all'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. e manifestamente infondati con riferimento alla disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché - ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. - l'esistenza di una elezione di domicilio anteriore alla presentazione dell'impugnazione, ancorché richiamata nell'atto di gravame, non rende ammissibile l'appello.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.