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Guida bici ubriaco, patente è salva (Cass. 37548/21)

15 ottobre 2021, Cassazione penale

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 14/07/2021) 15-10-2021, n. 37548

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.M., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3741/2020 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 24/11/2020;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. C.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 c.p.p., in ordine al reato di cui all'art. 589 bis c.p..

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due nonostante l'imputato abbia cagionato un incidente stradale alla guida di un velocipede, mezzo per il quale non è prevista alcuna abilitazione alla guida.

3.Con requisitoria scritta, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con conseguente eliminazione della relativa statuizione.

4. La doglianza è fondata: non può, infatti, essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (Sez. U, 29 marzo 2002, n. 2; conf. Cass., Sez. 4, n. 45669 del 16-12-2008; Cass., Sez. 4, n. 36580 del 4-11-2006).

5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che va eliminata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021