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Ingiusta detenzione, indispensabile procura speciale (cass. 25082/21)

1 luglio 2021, Cassazione penale

L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione  deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato.

Devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. 

 

Corte di Cassazione

Sez. IV penale

(data ud. 12/05/2021) 01/07/2021, n. 25082
 
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.B.O., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di BARI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PEZZELLA VINCENZO;

lette le conclusioni del PG e dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 14/5/2019 dichiarava inammissibile, per difetto di procura speciale del difensore che aveva sottoscritto l'istanza, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 c.p.p. dall'odierno ricorrente G.B.O..

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, G.B.O., deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità per carenza di procura speciale.

Richiamando il dictum di Sez. 4 n. 40293/2008 il ricorrente deduce che la richiesta in questione è stata presentata legittimamente e tempestivamente dal difensore munito di procura speciale, rilasciata unitamente al ricorso, per cui il riferimento all'azione riparatoria era evidente.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con ogni ulteriore conseguente statuizione.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 24/2/2020 ha rassegnato ex art. 611 c.p.p. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 3/4/2020 e 2/4/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Punto di partenza di ogni ragionamento è che non vi è alcun dubbio, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 315 e 645 c.p.p., che l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione debba essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

La proposizione di tale domanda, espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può avvenire, oltre che personalmente dall'interessato, solo per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato.

Infatti, dall'usuale, contenuto del mandato ad litem, privo di ogni specifico riferimento all'azione da esercitare e contenente richiami a istituti del tutto estranei alla procedura in oggetto, si ricava la totale assenza di specificità del mandato medesimo e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria (conferente, in tal senso, è il richiamo a Sez. 4, n. 17199 del 5/4/2017 e n. 7372/2014; Sez. Un. 4/1999).

Sin da epoca risalente, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto, la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (Sez. Un., n. 8 del 12/3/1999, Sciamanna, Rv. 213508; Sez. 4, n. 28951 del 7/5/2002, Santini, Rv. 221817; Sez. 4, n. 33286 del 12/6/2002, Cerelli, Rv. 222393; Sez. 4, n. 8998 del 15/01/2003, Palluotto, Rv. 223825; Sez. 4, n. 12288 del 28/01/2003, Min. Economia, Rv. 223827; Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319; Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019 dep. 2020, Masucci, Rv. 278439).

Va dunque ribadito che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio; mandato che non contiene uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria per ingiusta detenzione.

La ratio legis, sottesa alla scelta della procura speciale di cui al citato art. 122 c.p.p., è quella di garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; così affrancando il titolare del diritto all'equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l'assistenza del difensore, ed escludendo che per la proposizione e la presentazione della domanda di riparazione possa venire in rilievo la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel giudizio civile di cui agli artt. 83 e 84 c.p.c..

3. E' vero che costantemente questa Corte di legittimità ha affermato, condivisibilmente, proprio in tema di riparazione per ingiusta detenzione, che devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali (così questa Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, a fronte della specifica indicazione nella procura delle finalità del suo rilascio, la circostanza che fosse stata redatta su un foglio separato, non munito di numero di pagina e recante data di gran lunga anteriore a quella della presentazione del ricorso; conf. Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 2015, M. Rv. 262473).

Già in precedenza, peraltro, si era affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniero generico procuratore speciale dall'interessato nel mandato "ad litem" apposto a margine dell'istanza (così la richiamata Sez. 4, n. 40293 del 10/6/2008, Allegrino ed altro, Rv. 241471).

In altra condivisibile pronuncia si è ulteriormente precisato che, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 c.p.p.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Sez. 2, n. 46159 dell'11.7.2013, Ferrari, Rv. 257335, fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore per la costituzione completa anche della cosiddetta "procura ad litem", contemplando, accanto all'ampio mandato a stare in giudizio, anche il mandato difensivo individuato dall'indicazione dello specifico oggetto della causa).

4. Ciò che differenzia tutti i casi in cui questa Corte di legittimità, con un orientamento che il provvedimento impugnato definisce "sostanzialistico", ha ritenuto la validità di procure speciali pur non rispondenti a tutti i canoni formali di cui all'art. 122 c.p.p. è che in quelli, in ogni caso, fosse riscontrabile un chiaro collegamento con la domanda che si andava a proporre.

Non è così nel caso che ci occupa. Come rileva la Corte barese -e come si evince ex actis dalla copia originale del ricorso depositata il 28/3/2017- l'Avv. CP, del Foro di Agrigento, unico sottoscrittore del ricorso, si qualifica "procuratore speciale giusta procura in calce alla presente istanza", ma poi in calce al ricorso non c'è alcuna procura speciale.

5. Va qui ribadito, infatti, che non si può in alcun modo prescindere, dalla previsione di cui all'art. 122 c.p.p. secondo cui la procura speciale deve contenere, ai sensi di legge, anche "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce" (cfr. sul punto questa Sez. 4 n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475, che, come ricorda il provvedimento impugnato, ha ritenuto inidonea una procura finalizzata a presentare istanza ex art. 315 c.p.p. senza tuttavia ulteriore specificazione, riguardante ad esempio il numero del procedimento a cui era collegata detta istanza di riparazione).

Nel caso di specie, non residuava, pertanto, al giudice della riparazione alcuna possibilità se non quella, alla stregua di quanto previsto dall'art. 645 c.p.p., comma 1 richiamato dall'art. 315 c.p.p., comma 3, in ossequio ai principi più volte affermati da questa corte, a cominciare dal dictum di cui alle richiamate Sez. Un. 14/1998, di prevenire ad una declaratoria di inammissibilità della proposta istanza.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi Euro mille.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021