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Nomina plurima di difensori in udienza viola diritto di difesa (Cass. 37438/23)

13 settembre 2023, Cassazione penale

Il ricorso a più sostituzioni d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. non può in alcun modo ritenersi equipollenti alla nomina di un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., con la conseguente violazione del diritto di difesa da intendersi quale nullità ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p.

Nel momento in cui ha notizia della rinuncia al mandato il giudice deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che nelle more, fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente. E tale efficacia deve comunque essere temporanea e avere l'obiettivo di assicurare l'effettività della difesa, con la conseguenza che la stessa postula la concomitante designazione del nuovo difensore, che non può dipendere da una libera opzione del giudice.

 

Corte di Cassazione

sez. V penale

 ud. 25 maggio 2023 (dep. 13 settembre 2023), n. 37438

Presidente Catena – Relatore Pilla

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 5 novembre 2021, la Corte di,appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 2 marzo 2017 dal Tribunale di Foggia nei confronti di M.G. con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in concorso con M.M. , nella sua qualità di amministratore unico dal 16 gennaio 2008 al 26 maggio 2010, nonché amministratore di fatto sino al 15 settembre 2011 della società (omissis) s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lucera del (omissis) , con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta.

2. Avverso la decisione della Corte di App

ello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alle modalità di nomina del difensore di ufficio.

Rappresenta la difesa che a seguito della rinuncia al mandato difensivo del difensore di fiducia in data 20 ottobre 2015,, il Tribunale provvedeva alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. senza consultazione della lista dedicata come previsto dall'art. 97 comma 1 cod. proc pen..

Nelle successive udienze si proseguiva nominando un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. sino alla udienza conclusiva del giudizio.

A fronte della eccezione tempestivamente proposta con l'atto di appello la Corte territoriale ha erroneamente disatteso la censura ritenendo che la violazione delle regole relative alla individuazione del difensore di ufficio non produca nullità.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente quanto alla condotta contestatagli relativa alla sua posizione di amministratore di fatto.

Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata ha fondato il riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto durante il periodo in cui amministratore di diritto è stato nominato T. unicamente sulla base della deposizione di quest'ultimo e senza ulteriore riscontro.

Appare evidente che le dichiarazioni accusatorie del T. dovessero tenere conto della posizione di quest'ultimo non scevra di interessi allorquando ha riferito che era stata assunto unicamente per fare un favore al ricorrente.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in seguito.

1.II primo motivo risulta fondato.

1.1.La regolarità dell'iter processuale risulta irrimediabilmente compromessa dall'assenza della tempestiva nomina di un nuovo difensore dell'imputato ai sensi del comma 1 dell'art. 97 c.p.p., a seguito della rinuncia dell'originario difensore di fiducia.

Allorché l'imputato sia rimasto privo del difensore, la nomina di un difensore di ufficio si impone: la sostituzione d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. costituisce un'eventualità episodica e temporanea, legata a specifiche contingenze (difensore immediatamente reperibile), ma non può tradursi in una situazione permanente con violazione dell'effettività del diritto di difesa.

La circostanza che nel caso del sostituto" designato d'ufficio, non è applicabile la previsione dettata dall'art. 108 c.p.p. relativa al termine a difesa, è un ulteriore riprova della temporaneità di quella sostituzione, a fronte della persistenza dell'incarico del difensore di fiducia o di ufficio (Certe Cost. n. 450 del 1997, n. 162 de11998, n. 17 del 2006).

Si richiama sul punto la giurisprudenza cli questa Corte sec:ondo la quale (Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, EI Moutaouakil, Rv. 282324): "Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato"

1.2.Nel caso di specie, dagli atti esaminati dal collegio in ragione del dedotto error in procedendo, invece, risulta che:

All'udienza del 20 ottobre 2015, ai seguito della rinunzia al mandato difensivo del difensore di fiducia, avv. ER, regolarmente comunicato al suo assistito, il Tribunale provvedeva a nominare ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc:. pen., quale difensore prontamente reperibile l'avv. C.

Alle successive udienze (12 gennaio 2016, 23 febbraio 2016, 3 maggio 2016, 5 luglio 2016, 25 ottobre 2016, 10 gennaio 20:17, 2 marzo 2017), si susseguivano le nomine di diversi difensori di ufficio, tutti nominati ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p..

1.3.Il ricorso a più sostituzioni d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. non può in alcun modo ritenersi equipollenti alla nomina di un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., con la conseguente violazione del diritto di difesa da intendersi quale nullità ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. (Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, Rv.284024).

1.3.1. A fronte di un orientamento non univoco della giurisprudenza di legittimità, che talvolta si è espressa nel senso dell'insussistenza dell'obbligo, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino alla nuova nomina (Sez. 3, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052), e in altre occasioni ha invece rilevato che la nomina è dovuta a pena di nullità (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposil:o, Rv. 272603), a parere di questo collegio va ribadita la sussistenza dell'obbligo in una prospettiva sistematica, volta ad attribuire rilievo prioritario all'effettività della difesa.

Nel caso di rinuncia, sebbene l'efficacia della stessa si perfezioni nel momento in cui l'imputato disponga di un nuovo difensore e sia decorso il termine eventualmente richiesto, nondimeno si impone l'immediata nuova designazione, senza la quale la rinuncia sarebbe sempre e comunque tarnquam non esset, a scapito dell'effettività della difesa, dovendosi per contro desumere proprio dagli artt. 107 e 108 che in caso di rinuncia debba aversi riguardo ad un nuovo difensore e che l'efficacia differita della rinuncia o della revoca non possa essere rimessa alla volontà del giudice, ma sia correlata all"esigenza di assicurare il fisiologico svolgimento del processo, in una prospettiva di limitata temporaneità del differimento dell'efficacia.

1.3.2. Alla luce di tale analisi deve dunque ritenersi che nel momento in cui ha notizia della rinuncia al mandato il Giudice deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che nelle more, fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente.

Ma tale efficacia deve essere comunque temporanea e tale da assicurare l'effettività della difesa, con la conseguenza che la stessa postula la concomitante designazione del nuovo difensore, che non può dipendere da una libera opzione del Giudice. Una volta intervenuta la nuova nomina e dat:osi corso alla fase destinata a sfociare nell'assunzione effettiva della difesa da parte del nuovo difensore, può aversi riguardo all'efficacia temporanea del mandato del difensore rinuncia nte.

Sulla scorta dei rilievi fin qui formulati,, deve prendersi atto del fatto che la fase processuale del giudizio di primo grado si è svolta in assenza della nomina di un nuovo difensore, a fronte della rinuncia di quello di fiducia tale da determinare la nullità del processo con restituzione degli atti al Tribunale di Foggia.

2. L'accoglimento del primo motivo assorbe le censure contenute nel secondo.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

che «nel momento in cui ha notizia della rinuncia al mandato il giudice deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che nelle more, fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente». E tale efficacia deve comunque essere temporanea e avere l'obiettivo di assicurare l'effettività della difesa, «con la conseguenza che la stessa postula la concomitante designazione del nuovo difensore, che non può dipendere da una libera opzione del giudice».

Pertanto, per tutti questi motivi, la S.C. annulla senza rinvio la sentenza in oggetto.
Cass. pen., sez. V, ud. 25 maggio 2023 (dep. 13 settembre 2023), n. 37438
Presidente Catena – Relatore Pilla

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 5 novembre 2021, la Corte di,appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 2 marzo 2017 dal Tribunale di Foggia nei confronti di M.G. con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in concorso con M.M. , nella sua qualità di amministratore unico dal 16 gennaio 2008 al 26 maggio 2010, nonché amministratore di fatto sino al 15 settembre 2011 della società (omissis) s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lucera del (omissis) , con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alle modalità di nomina del difensore di ufficio.

Rappresenta la difesa che a seguito della rinuncia al mandato difensivo del difensore di fiducia in data 20 ottobre 2015,, il Tribunale provvedeva alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. senza consultazione della lista dedicata come previsto dall'art. 97 comma 1 cod. proc pen..

Nelle successive udienze si proseguiva nominando un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. sino alla udienza conclusiva del giudizio.

A fronte della eccezione tempestivamente proposta con l'atto di appello la Corte territoriale ha erroneamente disatteso la censura ritenendo che la violazione delle regole relative alla individuazione del difensore di ufficio non produca nullità.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente quanto alla condotta contestatagli relativa alla sua posizione di amministratore di fatto.

Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata ha fondato il riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto durante il periodo in cui amministratore di diritto è stato nominato T. unicamente sulla base della deposizione di quest'ultimo e senza ulteriore riscontro.

Appare evidente che le dichiarazioni accusatorie del T. dovessero tenere conto della posizione di quest'ultimo non scevra di interessi allorquando ha riferito che era stata assunto unicamente per fare un favore al ricorrente.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in seguito.

1.II primo motivo risulta fondato.

1.1.La regolarità dell'iter processuale risulta irrimediabilmente compromessa dall'assenza della tempestiva nomina di un nuovo difensore dell'imputato ai sensi del comma 1 dell'art. 97 c.p.p., a seguito della rinuncia dell'originario difensore di fiducia.

Allorché l'imputato sia rimasto privo del difensore, la nomina di un difensore di ufficio si impone: la sostituzione d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. costituisce un'eventualità episodica e temporanea, legata a specifiche contingenze (difensore immediatamente reperibile), ma non può tradursi in una situazione permanente con violazione dell'effettività del diritto di difesa.

La circostanza che nel caso del sostituto" designato d'ufficio, non è applicabile la previsione dettata dall'art. 108 c.p.p. relativa al termine a difesa, è un ulteriore riprova della temporaneità di quella sostituzione, a fronte della persistenza dell'incarico del difensore di fiducia o di ufficio (Certe Cost. n. 450 del 1997, n. 162 de11998, n. 17 del 2006).

Si richiama sul punto la giurisprudenza cli questa Corte sec:ondo la quale (Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, EI Moutaouakil, Rv. 282324): "Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato"

1.2.Nel caso di specie, dagli atti esaminati dal collegio in ragione del dedotto error in procedendo, invece, risulta che:

All'udienza del 20 ottobre 2015, ai seguito della rinunzia al mandato difensivo del difensore di fiducia, avv. Enrico Rando, regolarmente comunicato al suo assistito, il Tribunale provvedeva a nominare ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc:. pen., quale difensore prontamente reperibile l'avv. Coccia.

Alle successive udienze (12 gennaio 2016, 23 febbraio 2016, 3 maggio 2016, 5 luglio 2016, 25 ottobre 2016, 10 gennaio 20:17, 2 marzo 2017), si susseguivano le nomine di diversi difensori di ufficio, tutti nominati ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p..

1.3.Il ricorso a più sostituzioni d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. non può in alcun modo ritenersi equipollenti alla nomina di un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., con la conseguente violazione del diritto di difesa da intendersi quale nullità ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. (Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, Rv.284024).

1.3.1. A fronte di un orientamento non univoco della giurisprudenza di legittimità, che talvolta si è espressa nel senso dell'insussistenza dell'obbligo, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino alla nuova nomina (Sez. 3, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052), e in altre occasioni ha invece rilevato che la nomina è dovuta a pena di nullità (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposil:o, Rv. 272603), a parere di questo collegio va ribadita la sussistenza dell'obbligo in una prospettiva sistematica, volta ad attribuire rilievo prioritario all'effettività della difesa.

Nel caso di rinuncia, sebbene l'efficacia della stessa si perfezioni nel momento in cui l'imputato disponga di un nuovo difensore e sia decorso il termine eventualmente richiesto, nondimeno si impone l'immediata nuova designazione, senza la quale la rinuncia sarebbe sempre e comunque tarnquam non esset, a scapito dell'effettività della difesa, dovendosi per contro desumere proprio dagli artt. 107 e 108 che in caso di rinuncia debba aversi riguardo ad un nuovo difensore e che l'efficacia differita della rinuncia o della revoca non possa essere rimessa alla volontà del giudice, ma sia correlata all"esigenza di assicurare il fisiologico svolgimento del processo, in una prospettiva di limitata temporaneità del differimento dell'efficacia.

1.3.2. Alla luce di tale analisi deve dunque ritenersi che nel momento in cui ha notizia della rinuncia al mandato il Giudice deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che nelle more, fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente.

Ma tale efficacia deve essere comunque temporanea e tale da assicurare l'effettività della difesa, con la conseguenza che la stessa postula la concomitante designazione del nuovo difensore, che non può dipendere da una libera opzione del Giudice. Una volta intervenuta la nuova nomina e dat:osi corso alla fase destinata a sfociare nell'assunzione effettiva della difesa da parte del nuovo difensore, può aversi riguardo all'efficacia temporanea del mandato del difensore rinuncia nte.

Sulla scorta dei rilievi fin qui formulati,, deve prendersi atto del fatto che la fase processuale del giudizio di primo grado si è svolta in assenza della nomina di un nuovo difensore, a fronte della rinuncia di quello di fiducia tale da determinare la nullità del processo con restituzione degli atti al Tribunale di Foggia.

2. L'accoglimento del primo motivo assorbe le censure contenute nel secondo.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.