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Sito indica PEC sbagliata, ma colpa del difensore (Cass. 44368/23)

8 novembre 2023, Cassazione penale

Ai fini della spedizione di una impugnazione l'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 9 novembre 2020 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia è tassativa: inammissibile quindi la impugnazione a diverso indirizzo, pur se evincibili dalla pagina web dell'autorità giudiziaria. 

L'utilizzo delle PEC ufficialmente risultanti dall'allegato del provvedimento del 9 novembre 2020 costituisce l'unico ed inderogabile punto di riferimento per il difensore, che non si deve fidare delle indicazioni non ufficiali anche se contenute nelle pagina web dell'autorità giudiziaria. 

Corte di Cassazione

sez. IV penale

 ud. 28 settembre 2023 (dep. 6 novembre 2023), n. 44368
Presidente Dovere – Relatore Esposito

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 18 aprile 2023, il Magistrato di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato improponibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta da V.F.G. in relazione al procedimento SIUS n. 2852/2022.

Il Magistrato di sorveglianza ha rilevato che il reclamo era stato trasmesso in data 15 marzo 2023 all'indirizzo e-mail (omissis) dell'Ufficio di sorveglianza di Campobasso anziché all'indirizzo e-mail depositoattipe-nali.uffsorv.campobassogiustizia.it dello stesso Ufficio di sorveglianza, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87 bis, commi 3, 4 e 6, introdotto dalla L. 30 dicembre 2022 di conversione del D.L. n. 162 del 2022.

Pertanto, ai sensi dell'art. 87 bis, comma 8, D.Lgs. cit., il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione.

2. Il Vitale, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione con riferimento al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87 bis, commi 3, 4 e 6, introdotto dalla L. 30 dicembre 2022 di conversione del D.L. n. 162 del 2022 e degli artt. 3 e 24 Cost..

Si deduce che l'atto di impugnazione era stato spedito mediante e-mail ad indirizzo PEC del medesimo Ufficio di sorveglianza, risultante dalla pagina web di tale Ufficio.

Non si poteva onerare il difensore ad utilizzare un indirizzo e-mail di posta ordinaria PEO, privo di valore legale, per il deposito di un'impugnazione. L'indirizzo PEC individuato dal Magistrato di sorveglianza non era previsto in nessun pubblico elenco nè ricompreso nell'elenco ufficiale del registro generale degli indirizzi elettronici. Nella fattispecie in esame, si era raggiunta la finalità dell'invio, per cui non sussistevano ragioni per negare la validità e l'efficacia del deposito.

È applicabile il principio affermato in materia civile, in base al quale, quando l'iscrizione a ruolo ha raggiunto lo scopo di pervenire a conoscenza dell'Ufficio di Cancelleria, l'errore va considerato una mera irregolarità, non potendo determinare conseguenze processuali irreversibili in violazione della garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente descritto l'attuale quadro normativo emergente dalle disposizioni transitorie dettate, in attesa dell'integrale entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150 del 2022), dal D.L. n. 162 del 2022, convertito, con. modificazioni, dalla L. n. 199 del 2022.

In particolare, il D.Lgs. n. 150, art. 94, modificato dal predetto D.L. n. 162, dispone che per le impugnazioni proposte (come nel caso di specie) entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi alcune disposizioni emergenziali anti-Covid dettate dal D.L. n. 137 del 2020, artt. 23 e 23 bis, conv. con mod. dalla L. n. 176 del 1990.

In ordine alle modalità di deposito dell'impugnazione, e alle conseguenze della sua inosservanza, deve aversi riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 150, art. 87 bis, introdotto dal D.L. n. 162 cit..

Al comma 1 si prevede tra l'altro che - fino all'entrata a regime del nuovo processo telematico - il deposito dell'atto sia effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento della DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con specifico riferimento alle impugnazioni, si prevede - come regola generale - che l'atto sia trasmesso tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1.

2. Alla luce di quanto esposto, le valutazioni del Magistrato di sorveglianza in ordine all'erroneità dell'indirizzo del destinatario utilizzato dalla difesa per la proposizione dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio vanno ritenute corrette.

Deve evidentemente aversi riguardo all'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 9 novembre 2020 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell'allegato al predetto provvedimento. In tale allegato, compare l'indirizzo (omissis) , richiamato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, e non anche l'indirizzo utilizzato dal difensore.

Del resto, la corrispondenza di tale indirizzo al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso e la necessità di fare esclusivamente uso dell'indirizzo medesimo emergono con assoluta chiarezza dalla pagina dedicata a tale Ufficio di Campobasso nel sito del Ministero della giustizia, in cui si specifica che l'indirizzo per adire tale organo giudiziario è appunto l'indirizzo e-mail suindicato.

Deve prendersi atto che le plurime indicazioni di indirizzi e-mail evincibili dalla pagina web del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso (depositata in allegato al ricorso) potrebbero ingenerare equivoci. Come sopra evidenziato, tuttavia, la disciplina in materia è tassativa, per cui il predetto provvedimento del 9 novembre 2020 doveva costituire l'unico ed inderogabile punto di riferimento per il difensore, che non si sarebbe dovuto affidare alle indicazioni non ufficiali contenute nella pagina web suindicata.

Tali valutazioni si pongono in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che hanno confermato la legittimità delle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate alla stregua del quadro normativa sopra riportato, anche in relazione a richieste di riesame cautelare personale e ad istanze di rinvio per legittimo impedimento erroneamente indirizzate (Sez. 6, n. 33045 dell'08/06/2023, Nova, non massimata; Sez. 3, n. 32467 del 23/05/2023, Alfavitskyi, non massimata; Sez. 6, n. 31802 del 04/05/2023, Chtouane, non massimata; Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023, Jammeh, non massimata).

La lettura sostanzialista e conservativa dei mezzo di impugnazione prospettata dalla difesa concerne altri aspetti formali, quali, ad esempio, l'invio dell'atto da una PEC non intestata al difensore o la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche degli allegati, in assenza di un dubbio sulla provenienza dell'atto, ipotesi comunque opportunamente espunte dalla norma vigente dall'elenco delle cause di inammissibilità (Sez. 6, n. 33038 del 25/05/2023, Essoussi, non massimata).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.