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Azzeccagarbugli, è diffamazione (Cass. 3810/23)

18 settembre 2023, Corte di Cassazione

E' reato chiamare "azzeccagarbugli" un avvocato. 

 

Corte di Cassazione 

sez. V penale, ud. 20 giugno 2023 (dep. 18 settembre 2023), n. 38140

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 12 settembre 2022 la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale cittadino del 10 giugno 2019 nei confronti del ricorrente ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per la condotta di diffamazione (artt. 595 comma 3 e 81 cpv. c.p.) posta in essere attraverso il social network "[…]" con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nei confronti di P.R. attraverso le seguenti espressioni:

"(..)follia pura Da ricovero psichiatrico coatto Adesso capisco perché ti chiamano (omissis) , non sai neanche di che cosa stai parlando Visti i risultati abbandona la politica e rimani a fare (‘(omissis) Appellativo più giusto che si possa dire ad un candidato (omissis) (..) che urla con la bava alla bocca […], la città di tutti comincia con i piccoli gesti (..) Non votiamo i condannati in via definitiva (omissis) , fai più bella figura (..)"

In (omissis) dal (omissis)

2.Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p..

2.1.Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica.

Evidenzia la difesa che le espressioni utilizzate dal ricorrente si inseriscono in un preciso contesto politico: la persona offesa si era candidato (omissis) nelle comunali del […] costituendo una coalizione formata da una lista civica- (omissis) , […] e (omissis) dell'ex Governatore della Regione S. - il quale nei due mandati precedenti aveva guidato una coalizione di centro sinistra.

Per questi motivi D.A. intendeva evidenziare la contraddittorietà nell'azione politica di P. , alleato con S. alle comunali, ma contrapposto alle Regionali.

Quindi la difesa richiama le sentenze di questa sezione in tema di diritto alla critica politica (Sez.5, n. 19509 del 04/05/2006, Riccà c. Berlusconi) per valorizzare come il diritto alla tutela della reputazione vada bilanciato con l'utilità alla libera discussione delle questioni politiche.

Nel caso di specie le espressioni utilizzate rivelano un giudizio negativo sulla persona offesa di natura strettamente politica e l'espressione "azzeccagarbugli " non è utilizzato per porre in discussione le capacità forensi della persona offesa quanto piuttosto per invitarlo a ritornare alla sua professione di avvocato e a lasciare la politica.

Inoltre, il riferimento ai condannati è relativo ad una condanna in sede civile per una multa comminatagli dal Comune per il quale P. intendeva candidarsi come Sindaco.

2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge di cui all'art. 539 c.p.p. nella parte in cui la Corte ha motivato in ordine al risarcimento del danno.

La Corte di appello nel confermare le statuizioni civili non ha risposto alla specifica censura sulla quantificazione del danno che, per potere essere liquidato anche in via equitativa, deve essere fondato su un minimo supporto probatorio.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5,n. 2473 del 10/10/2019, (2020), Rv. 278145). 1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata.

1.1. La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, nonostante la intervenuta estinzione per prescrizione, risposto alle specifiche doglianze proposte.

Ha infatti chiarito quanto al diritto di critica politica che:

- alcune espressioni utilizzate non possono trovare spazio in una dialettica politica seppure aspra ((omissis) ), traducendosi piuttosto in una ingiustificabile aggressione della persona;

- molte espressioni non hanno alcun nesso causale con attività svolte dalla persona offesa nell'ambito dell'attività politico-amministrativa;

- il P. non ha mai subito condanne penali ed è stato condannato in sede civile al pagamento di una sanzione amministrativa comminatagli dal Comune per avere percorso, in violazione al Codice della Strada una zona a traffico limitato;

- le offese relative alla sua professione di avvocato ("(omissis) ) egualmente contengono una valenza ingiuriosa.

Nel caso in esame, infatti, il riferimento ad un personaggio manzoniano (la difesa ha richiamato la sentenza di questa Corte in cui era operato un accostamento tra l'imputato e "(omissis) "), pur presentando una chiara colorazione satirica, deve leggersi in uno con le altre affermazioni utilizzate quali "[…]", "(omissis) " che disvelano una aggressione, peraltro fortemente invettiva, alla reputazione lavorativa della persona offesa, esprimendo un forte disprezzo personale.

1.2. Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte in tema di diritto di critica e di satira politica.

Deve osservarsi che "In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di quel Comune e l'aveva paragonata alla (omissis) , evocando in maniera scherzosa e ironica le capacità ingannatorie del personaggio omerico)" (Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, (2023), Rv. 284177).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nonché generico.

2.1. La sentenza impugnata ha chiarito che il risarcimento riguarda il danno morale in relazione al quale non è necessario provare l'ammontare quanto piuttosto unicamente la certezza della sua esistenza, danno che viene liquidato in via equitativa: ((..) si stima equo e ragionevole (..)).

Quanto alla genericità, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. XXXX, Botta, Rv. 262700).

Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv.280306).

Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione, la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva dell'atto di appello relativo al trattamento sanzionatorio, a ritenere ingiustificabile per il limitato effetto lesivo dell'articolo come eccessiva la somma stabilita dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento della parte civile.

Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n. 8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822).

Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici.

3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 c.p.p. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro tremila.

4. In relazione alla richiesta di parte civile di liquidazione delle spese del presente giudizio, va sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d. "non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "(..), abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione(..)".

4.1. Nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse delle parti civili si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso, non offrendo un contributo utile alla decisione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese della parte civile.